Italian Supreme Court annuls surveillance court order for inadmissibility due to procedural error in service of notice timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Bologna surveillance court's order declaring an appeal inadmissible because the procedural timeline for filing was incorrectly calculated. The defendant argued that the appeal was timely filed, while the lower court held it was late based on a notification to a former defense attorney. The Court ruled that once a search warrant became ineffective, the 15-day appeal period could not have started until proper service to the defendant, rendering the lower court's timing assessment erroneous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 585 cod. proc. pen.: When a search warrant becomes ineffective, the appeal period for a subsequent order cannot commence until valid service to the defendant, invalidating premature declarations of inadmissibility based on prior notifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;lette le conclusioni del PG, Sabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 19/06/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna hadichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da Benjamin Omhenaka avversol’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in data 14/02/2025 conriguardo alla misura di sicurezza applicata con sentenza in data 07/11/2018 della Corte diappello di Roma (irrevocabile il 06/02/2019).Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezzadell’espulsione, disposta con la suddetta sentenza, previe ricerche del condannato edemissione di decreto di irreperibilità, notificato all’avv.
Gisella Mesoraca all’udienza del14/02/2024, alla quale era stata poi, in data 12/03/2025, notificata l’ordinanza emessasciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza.Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato impugnato da altro difensoredi fiducia, successivamente nominato, e l’impugnazione era stata presentata il 14/04/2025,ben oltre il termine di 15 giorni fissato dall’art. 585 cod. proc. pen.Per la tardività dell’impugnazione il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciatostatuizione di inammissibilità.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Benjamin Omhenakae con un unico articolato motivo ha lamentato l’illegittimità della declaratoria diinammissibilità dell’impugnazione da parte del Tribunale di sorveglianza.Il decreto di irreperibilità emesso dal Magistrato di sorveglianza nel corso delprocedimento di primo grado avrebbe comunque imposto di rinnovare le ricerche per lanotifica dell’ordinanza impugnata, così come risulta disposto nella nota di trasmissione allaQuestura per gli adempimenti.Le nuove ricerche erano state ordinate e avviate il 12/03/2025 dopo il depositodell’ordinanza tramite la Questura di Reggio Emilia, che era stata risollecitata il 14/04/2025 aseguito del deposito dell’impugnazione da parte del nuovo difensore di fiducia.In ogni caso le difficoltà connesse alle ricerche potevano allora essere superate graziealla sopravvenuta elezione di domicilio da parte di Omhenaka, ma nessuna notifica venivaeffettuata presso il domicilio eletto.La mancata notifica del provvedimento del Magistrato di sorveglianza all’interessatopertanto rende illegittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla tardivitàdell’impugnazione.3.
Il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La Corte osserva che, in forza della disposizione fissata nell’art. 160, comma 2, cod.proc. pen. con riguardo al giudizio di cognizione e contenente comunque un principio dicarattere generale per tutti i procedimenti in contradditorio articolato in più fasi, quando ilgiudice emette decreto di irreperibilità per la notifica degli atti introduttivi di un giudizio, la suaefficacia cessa con il provvedimento che definisce la fase.Nella vicenda in esame il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, chiamato adaccertare la pericolosità sociale attuale del condannato ai fini dell’applicazione della misuradi sicurezza, aveva emesso decreto di irreperibilità, designando il difensore d’ufficio, e così,effettuati gli avvisi, aveva celebrato regolarmente l’udienza e aveva emesso l’ordinanza indata 14/02/2025 che disponeva l’applicazione della misura di sicurezza.Dopo l’adozione di questo provvedimento, pertanto, il decreto di irreperibilità doveva, aisensi dell’art. 160, comma 2, citato, considerarsi inefficace.Il Magistrato di sorveglianza ha poi disposto nuove ricerche ma ha notificato l’ordinanzasolo al difensore di ufficio che aveva assistito il condannato in quella fase.Essendo venuti meno gli effetti del decreto di irreperibilità la notifica a quel difensorenon poteva surrogare la notifica al condannato, salvo l’eventuale successiva emissione di unnuovo decreto di irreperibilità all’esito delle nuove ricerche.Poiché un nuovo decreto di irreperibilità non era stato emesso e la notifica al difensoredi ufficio, avvenuta in data 12/03/2025, non poteva considerarsi validamente effettuata infavore del condannato, al momento in cui quest’ultimo aveva nominato nuovo difensore edaveva eletto domicilio presso di lui, cioè in data 09/04/2025, i termini per l’impugnazionedell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza non erano iniziati a decorrere.L’assunto in base al quale il Tribunale di sorveglianza, con l’ordinanza oggetto delricorso per cassazione, ha affermato che il 14/04/2025, cioè alla data di presentazionedell’impugnazione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, il termine diquindici giorni previsto dall’art. 585 cod. proc. pen. era già decorso, è errato.E l’assunto in base al quale l’inizio del decorso del termine di quindici giorni dovevaindividuarsi nella data del 12/03/2025, quando il provvedimento del Magistrato disorveglianza era stato notificato al precedente difensore d’ufficio del condannato, è erroneoperché consegue ad una violazione della norma processuale richiamata di cui all’art. 160,comma 2, cod. proc. pen.3.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvioperché, presso atto della tempestività dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza in data 14/02/2025 e verificatane sotto ogni altro profilol’ammissibilità, il Tribunale di sorveglianza di Bologna proceda, libero nell’esito, a valutarnenel merito la fondatezza. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBologna.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA TONA GIUSEPPE SANTALUCIA