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Ordinanza — n. 20529/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of lawyer qualification under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20529/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appointing lawyer lacked the required qualification to practice before the court. The appellant, Svetlana Sejdovic, had previously requested home detention and social service placement, but the Rome Supervision Tribunal rejected these requests. Consequently, the Court ruled that the appeal must be dismissed immediately without formal trial proceedings, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), Art. 613, Art. 610, comma 5-bis, Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if the appointing lawyer is not authorized to practice before the court, requiring a declaratory ruling of inadmissibility without formal trial.

Parole chiave

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inadmissibility de plano lawyer qualification Criminal Procedure Code Court of Cassation court costs and fine difesa d'ufficio difetto di legittimazione del ministero pubblico negligenza professionale dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a) of the Code of Criminal Procedure
Art. 613 of the Code of Criminal Procedure
Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure
pen.; ritenuto che l'inammissibilità va dichiarata de plano, senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;
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Testo completo

na, nata in Bosnia Erzegovina il 17/05/1993 avverso l'ordinanza del 03/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, così qualificata l'impugnazione proposta dall'Avv. Gianluca Fiorentini, avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma, dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Svetlana Sejdovic; rilevato che l'Avv. Gianluca Fiorentini non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; ritenuto che pertanto il ricorso, proposto da difensore sprovvisto di legittimazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.; ritenuto che l'inammissibilità va dichiarata de plano, senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M P.Q.M