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Sentenza — n. 20526/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order due to appellate court jurisdiction over continued sentences after reform.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20526/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica successfully appealed an execution order issued by the investigating judge regarding continued sentences. The court found that because the underlying sentence was later reformated by the appellate court, jurisdiction over execution shifted to the appellate court. Consequently, the lower court's order was annulled without remittal to ensure procedural unity.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.: When a sentence subject to execution is subsequently reformated by the appellate court, jurisdiction over execution transfers to the appellate court to ensure the unity of the execution process.

Parole chiave

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continued sentences execution jurisdiction appellate court competence procedural unity investigating judge reformatio in peius criminal procedure code esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di una pluralità di provvedimenti irrevocabili emessi da giudici diversi, la competenza in executivis spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata
La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; la nullità conseguente alla sua inosservanza può pertanto essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (così, tra le altre, Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata, Rv.
Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, Peco
Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, Peco, Rv.
Sez. 1, n. 48933 del 11/07/2019, Setale
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Testo completo

a Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di: Iaiunese Carmine, nato ad Aversa il 04/09/1978 avverso l'ordinanza del 12/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di riconoscimento della continuazione presentata da Carmine Iaiunese con riferimento ai fatti giudicati da otto sentenze di condanna irrevocabili, la più recente delle quali, divenuta irrevocabile il 12 ottobre 2021, è stata pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 marzo 2018.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge per incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 27 marzo 2018 è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli il 23 ottobre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di una pluralità di provvedimenti irrevocabili emessi da giudici diversi, la competenza in executivis spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La previsione normativa risponde all'esigenza di una determinazione unitaria della posizione esecutiva del condannato per ragioni di economicità e di razionalità del sistema. La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; la nullità conseguente alla sua inosservanza può pertanto essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (così, tra le altre, Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775 - 01;

Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, Peco, Rv. 240812). Nel caso di specie, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 27 marzo 2018, divenuta irrevocabile per ultima, è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 23 ottobre 2020 per uno dei coimputati, nei cui confronti il giudice del gravame ha riconosciuto la continuazione esterna con altri reati già giudicati. Ora, nell'ipotesi in cui sia stato proposto appello nei confronti del provvedimento divenuto irrevocabile da sottoporre al giudizio esecutivo, il 2secondo comma dell'art. 665 cit. sancisce la competenza del giudice di primo grado, qualora il giudice del gravame abbia confermato o riformato in modo non sostanziale la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, alle misure di sicurezza e alle disposizioni civili; altrimenti è competente il giudice di appello.

Per giurisprudenza pacifica, «nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella dichiarazione di estinzione del reato o nell'applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 48933 del 11/07/2019, Setale, Rv. 277463 - 02).

3. Tanto ritenuto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza P.Q.MRorr li b U. 1026IL IL FUNZT O TO 3