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Sentenza — n. 20524/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court rules Appellate Court has execution jurisdiction after remand due to Art. 665(3) of Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20524/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the Gela preliminary investigation judge and the Caltanissetta Court of Appeal regarding execution jurisdiction. While the Gela judge argued that the Appellate Court's 2023 decision was merely a penalty reform, the Appellate Court claimed jurisdiction based on a subsequent 2024 Cassation ruling that only modified the sentence. The Court ruled that the Appellate Court retains execution jurisdiction as the 'judge of remand' under Article 665(3) of the Code of Criminal Procedure, regardless of whether the remand sentence was confirmed or modified.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.; The judge of remand retains exclusive jurisdiction over execution proceedings following an annulment with remand, irrespective of whether the remand judgment confirms or modifies the original penalty.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict execution jurisdiction judge of remand Code of Criminal Procedure annulment with remand unitary execution function Cassation Court ruling impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 28, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett.
Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.
a norma dell'art. 665, comma 2, del codice di rito.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 290045 del 28/02/2018
Sez. 1, n. 290045 del 28/02/2018, Rv.
Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003
Tale regola, valevole indipendentemente dall'intervenuta definizione del giudizio di rinvio (Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003, dep.
Sez. 1, n. 27843 del 03/06/2015
Sez. 1, n. 11882 del 25/02/2015
Sez. 1, n. 11882 del 25/02/2015, confl.
Sez. 1, n. 19374 del 28/04/2009
263097; Sez. 1, n. 19374 del 28/04/2009, confl.
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Testo completo

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 03/11/2025; nei confronti della Corte di appello di Caltanissetta; nell'ambito del procedimento relativo a: RAITANO RIBEN nato a Gela il 26/08/1997; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Ca lta n issetta ; letta la memoria dell'avv.

DAVIDE LIMONCELLO, il quale si è rimesso alle determinazioni della Corte.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, sollevava conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Corte di appello di Caltanissetta che, a sua volta, con provvedimento del 26 febbraio 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva presentata nell'interesse di Ruben Raitano. 1.1.

In particolare, il Giudice per le indagini preliminari si riteneva incompetente a decidere sulla richiesta sopra indicata, poiché il giudice dell'esecuzione competente andava individuato nella Corte di appello di Caltanissetta in quanto, con sentenza pronunciata il 26 gennaio 2023, aveva riformato la decisione emessa in data 24 maggio 2022 dal sopra indicato G.i.p. assolvendo l'imputato Ruben Raitano da uno dei reati contestatigli operando, in tal modo, una riforma sostanziale della decisione di primo grado. 1.2. Inoltre, anche la circostanza che la sopra indicata decisione del 26 gennaio 2023 fosse stata annullata con rinvio disposto, in punto di trattamento sanzionatorio, dalla Corte di cassazione con sentenza n.2746/2024, radicava la competenza in capo alla medesima Corte territoriale ai sensi dell'art. 665, comma 3, del codice di rito a nulla rilevando che la successiva sentenza, pronunciata in sede di rinvio il giorno 22 aprile 2024, avesse unicamente riformato la pena. 1.3.

La Corte di appello di Caltanisetta, invece, si era ritenuta incompetente poiché la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 24 maggio 2022 era stata riformata solo in punto di pena con la decisione della Corte territoriale pronunciata il 22 aprile 2024, di talché il giudice dell'esecuzione andava individuato nel sopra indicato G.i.p. a norma dell'art. 665, comma 2, del codice di rito.

2. Il Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi la competenza in capo alla Corte di appello di Caltanissetta.

3. Il difensore di Ruben Raitano ha depositato memoria con la quale si è rimesso alle determinazioni di questa Corte. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett.

a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto; si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte di cassazione.

2. In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la Corte ritiene che la competenza denegata dai giudici in conflitto vada ascritta alla Corte di appello di Caltanissetta a norma dell'art. 665, comma 3, del codice di rito trattandosi del giudice del rinvio. 2.1. Infatti, la disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale ed autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado (in senso conforme:

Sez. 1, n. 290045 del 28/02/2018, Rv. 273104 - 01). 2.2. Tale regola, valevole indipendentemente dall'intervenuta definizione del giudizio di rinvio (Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003, dep. 2004, Morabito, Rv. 226639) o dal suo esito, è volta a tutelare l'esigenza della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, in modo che, in caso di titolo soggettivamente od oggettivamente cumulativo, resti concentrato in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia (anche in caso di annullamento con rinvio disposto solo nei confronti di alcuni coimputati, infatti, il giudice dell'esecuzione deve essere in ogni caso individuato, rispetto a quelli per i quali la sentenza sia divenuta definitiva, nel giudice di rinvio, e ciò anche qualora questi non si sia ancora pronunciato: vedi Sez. 1, n. 27843 del 03/06/2015, Ciardi, Rv. 264617;

Sez. 1, n. 11882 del 25/02/2015, confl. comp. in proc. Perrone, R. 263097; Sez. 1, n. 19374 del 28/04/2009, confl. comp. in proc. Pizzi, Rv. 243782).

3. Pertanto, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Caltanissetta cui vanno conseguentemente trasmessi gli atti. 3 P.Q.M11.,FUNZIO IARIO Af 4