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Sentenza — n. 20410/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for lack of reasoning on consecutive crime penalty increase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20410/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order regarding the calculation of the penalty increase for a consecutive crime. The defendant argued the trial judge failed to provide specific reasoning for the satellite crime's penalty increment, violating established case law. The court ruled that the judge must explicitly justify the proportionality of each increase, not merely cite the final result.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The execution judge must separately identify and motivate the specific increase for each satellite crime to ensure proportionality, rather than simply applying the legal maximum.

Parole chiave

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consecutive crime penalty execution judge reasoning proportionality principle satellite crime increase Art. 81 criminal code adeguamento della pena recidiva nell'infrazione sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Giuseppe Alvaro, che denuncia, come unico motivo di ricorso,violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione inordine alla quantificazione di pena per il reato satellite.
art. 81 cod. pen
Giuseppe Alvaro, che denuncia, come unico motivo di ricorso,violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen.
art. 31 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
309/1990 (sentenza sub 1), stabilita in aumento sulla pena base, incontrasto con i principi sanciti da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 -3.
Sez. U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01
Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 - 01
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Bruzzaniti, Rv. 280216
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01
Corte costituzionale n. 183 del 2013
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Testo completo

l TRIBUNALE di Palmiudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazionedell’aumento per la continuazione.RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palmi, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di Achille Rocco Scutellàdiretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reatigiudicati con due sentenze emesse da:

1) Corte di appello di Reggio Calabria, in data01/10/2019, divenuta irrevocabile il 02/07/2021, per il reato di cui agli artt. 73, 80 comma 2D.P.R. 309/1990 (pena inflitta cinque anni di reclusione ed € 18.000 di multa);

2) Corted'appello di Reggio Calabria, in data 20/07/2021, divenuta irrevocabile il 27/06/2022, per ilreato di cui agli artt. 110, 416 bis commi 1, 3 e 4 cod. pen. (pena inflitta dodici anni direclusione), rideterminando la pena complessiva in anni quindici di reclusione ed € 10.000di multa.2. Avverso il provvedimento ricorre Achille Rocco Scutellà, per mezzo dei difensoriAvv. Giacomo Iaria e Avv. Giuseppe Alvaro, che denuncia, come unico motivo di ricorso,violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione inordine alla quantificazione di pena per il reato satellite.

Il giudice dell’esecuzione ha omesso del tutto di motivare, estrinsecandoli, i criteriadottati per la quantificazione della pena, in relazione al reato satellite di cui agli artt. 73,80 comma 2 D.P.R. 309/1990 (sentenza sub 1), stabilita in aumento sulla pena base, incontrasto con i principi sanciti da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 -3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Tomaso Epidendio hafatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell’aumento per lacontinuazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.1.1 L'esegesi di legittimità in tema di reato continuato richiede che il giudicedell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva, oltre adindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumentodi pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 - 01).Nella citata pronuncia, questa Corte a Sezioni Unite ha precisato che il grado diimpegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 31 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulomateriale di pene (in tal senso già Sez.

U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01; Sez. 1, n.52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 - 01).1.2. Va dunque ribadito che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale -è tenuto a motivare anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinchésia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nelladeterminazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limitelegale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv.280216).

2. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha individuato quale reato più gravequello di cui agli artt. 110, 416 bis, commi 1, 3 e 4, cod. pen., giudicato con la sentenzadella Corte d'appello di Reggio Calabria del 20/07/2021, divenuta irrevocabile il27/06/2022, assumendo come pena base quella di anni dodici di reclusione, e hadeterminato per il reato satellite di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990,giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 01/10/2019, divenutairrevocabile il 02/07/2021, un aumento che ha condotto alla pena complessiva di anniquindici di reclusione ed euro 10.000 di multa.L'ordinanza impugnata non esplicita, neppure in forma sintetica, i criteri seguiti perdeterminare l'aumento riferito al reato satellite, così omettendo di rendere percepibile ilpercorso logico-giuridico posto a fondamento della rideterminazione del trattamentosanzionatorio.

Invero, il provvedimento si limita a dare atto dell'applicazione della disciplinadella continuazione e del risultato finale del calcolo, senza chiarire per quali ragionil'aumento sia stato determinato nella misura indicata.Né tale omissione può ritenersi colmata dal mero richiamo al contenuto dellasentenza relativa al reato satellite o dalla considerazione della pena in quella sede inflitta,giacché ciò non consente di verificare in qual modo quegli elementi siano stati tradotti nellaconcreta commisurazione dell'aumento, secondo il canone di proporzione richiesto dallagiurisprudenza di legittimità.Il ricorso deve pertanto essere accolto, con annullamento dell'ordinanza impugnatalimitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione e rinvio per nuovogiudizio sul punto; il giudice del rinvio, oltre ad attenersi ai principi dettati da Sez.

U,Pizzone, dovrà altresì tenere conto dell'insegnamento di Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018,Giglia, Rv. 273751 - 01, secondo cui, quando il reato più grave è punito con pena detentivae il reato satellite con pena congiunta, l'aumento per la continuazione va effettuato sullasola pena principale.3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale diPalmi, in funzione di giudice dell'esecuzione- in diversa composizione come prescrive lasentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – relativamente alla commisurazionedell'aumento di pena per la continuazione, affinché proceda a nuovo esame sul punto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione dell'aumento di pena incontinuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palmi.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI VINCENZO SIANI