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Sentenza — n. 20390/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court annells surveillance court order for home detention revocation due to lack of reasoning on compatibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20390/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale requested the dismissal of a cassation appeal against a surveillance court order refusing to revoke home detention. The lower court rejected the revocation despite acknowledging severe violations and the mother's inability to supervise, yet failed to explain why these factors remained compatible with the measure. The Supreme Court found the decision legally flawed because it ignored the statutory requirement to explicitly balance the detainee's conduct against community safety and health needs.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 6 ord. pen.; The surveillance court must conduct a specific evaluation to verify the compatibility of the subject's behavior with the continuation of home detention, explicitly balancing the need for community protection against the principle of humanity in sentencing.

Parole chiave

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home detention revocation surveillance court order incompatibility of behavior principle of humanity lack of reasoning community protection cassation appeal guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 6 ord. pen.
L’art. 47-ter, comma 6 ord. pen. prevede che la detenzione domiciliarevenga revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alleprescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015
Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024
(Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, Rv.
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Testo completo

volta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 10 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava larichiesta di revoca della misura alternativa di cui all’art. 47-ter comma 1-ter Ord. pen.concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXX con ordinanza del 4 luglio 2024.Il Tribunale osservava che il detenuto: si era reso responsabile di una grave violazionedelle prescrizioni, essendosi allontanato dall’abitazione ove è ristretto ponendosi alla guidadell’autovettura, nonostante la patente di guida gli sia stata revocata sin dal 2008 enonostante egli assuma farmaci; che egli non era nuovo a violazioni delle prescrizioni; che,nonostante la coabitazione con la madre, costei era incapace a trattenere l’interessato dalcompiere violazioni, rispetto alle quali, anzi, ella si rendeva partecipe.Nonostante ciò, il Tribunale riteneva di dover accordare nuovamente fiducia all’odiernoricorrente, affetto da sindrome ansioso depressiva con condotte anticonservative, severodeclino cognitivo, pregresso disturbo da uso di sostanze stupefacenti, formulando l’auspicioche il periodo trascorso in carcere (essendo stato la misura alternativa temporaneamentesospesa dal magistrato di sorveglianza), potesse costituire remora per future violazioni.Rigettava, quindi, la proposta di revoca, disponeva che il detenuto venisse riavviato aldomicilio e prescriveva di consegnare all’autorità di Polizia Giudiziaria entrambe le copiedella chiave dell’autovettura, peraltro priva di assicurazione e sottoposta a fermoamministrativo.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generaledella Corte di appello di Bari formulando un unico motivo di ricorso ex art. 606 comma 1 lett.b) ed e). Eccepisce: la violazione dell’art. 47-ter, comma 6 ord. pen. per avere il Tribunalemantenuto la misura alternativa nonostante la ritenuta incompatibilità delle violazioni con laprosecuzione della detenzione domiciliare; il vizio di motivazione, essendo stata fondata ladecisione su motivazione contraddittoria perché affetta da incongruenze tra le sue parti e dainconciliabilità logica tra le affermazioni in essa contenute.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’art. 47-ter, comma 6 ord. pen. prevede che la detenzione domiciliarevenga revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alleprescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure. Lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso qualsiasi automatismo nella revoca,richiedendosi che il tribunale di sorveglianza compia una valutazione al fine diverificare la compatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzionedella misura, valutando, quindi, da un lato, la gravità della violazione e, dall’altro,il complessivo comportamento del soggetto durante il regime di sottoposizionealla detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Rv. 263077 – 01).Nella valutazione, il giudicante deve anche confrontarsi con il tema delbilanciamento tra le esigenze di tutela della collettività ed il principio di umanitàdella pena, per la necessità di comparare il giudizio di maggiore pericolosità checonsegue alla valutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo allacompatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attualicondizioni di salute. (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, Rv. 286904 – 01).3.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati. Infatti, pur avendo riconosciuto la gravitàdella violazione, pur avendo evidenziato che il detenuto non è nuovoall’inottemperanza alle prescrizioni, pur avendo ritenuto l’inidoneità dell’attualedomicilio per l’incapacità della madre di contenere gli impulsi del figlio, harigettato l’istanza di revoca senza motivare sul perché, nonostante le premesse,ritiene la violazione delle prescrizioni ancora compatibile con la detenzionedomiciliare e senza soffermarsi sulla compatibilità dell’affidamento nella capacitàdi autodisciplina dell’interessato con le esigenze di tutela della collettività.4.

L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari perché riesamini allaquestione alla luce dei principi enunciati e colmi le lacune motivazionali. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBari.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI FILIPPO CASAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.