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Sentenza — n. 20382/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding necessity permit denial due to chronic maternal illness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20382/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed the Supreme Court of Surveillance's rejection of a necessity permit request for a detainee. The court found that the chronic and worsening health condition of the detainee's mother, combined with her inability to travel, constituted a family event of particular gravity under Article 30 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the lower court correctly balanced the exceptional family circumstances against the detainee's social danger, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 2, ord. pen.; A family event of particular gravity for a necessity permit may consist in the progressive structuring over time of a chronic pathological condition of a detainee's relative, provided it assumes exceptional relevance in the human context.

Parole chiave

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necessity permit chronic illness family event penal code supreme surveillance social danger health deterioration necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 2, ord. pen.
289633 –01, secondo cui ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, commasecondo, ord.
ART. 52 D.LGS.196/03
P.Q.MRigetta il ricorso del P.G.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI GIUSEPPE DE MARZOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.La linea evolutiva seguita dalla giurisprudenza di questa Corte è stata di recenteribadita in termini del tutto condivisibili da Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C., Rv.
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Testo completo

luso per ilrigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Con provvedimento emesso in data 30 settembre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila ha respinto il reclamo introdotto dal PM territoriale avverso il decreto con cui ilMagistrato di Sorveglianza – in data 9 settembre 2025 - aveva accolto la domanda dipermesso di necessità per il detenuto Duccillo Vincenzo.In motivazione si evidenzia, in sintesi, che:- dagli atti risulta il peggioramento delle condizioni di salute della madredelXXXXXXXXXXe la correlata impossibilità della donna di recarsi presso la strutturadetentiva ;- da ciò deriva la sostanziale eccezionalità della situazione di fatto inerente la vitafamiliare, e la possibilità di usufruire del permesso di necessità, con le opportuneprescrizioni, sì da bilanciare la pericolosità.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale territoriale.Il ricorso deduce erronea applicazione di legge. Secondo il PG impugnante la cronicitàdelle patologìe da cui è affetta la madre del XXXXXXXX è in contrasto con il carattereessenziale di eccezionalità del permesso. Il segnalato aggravamento non ha determinatoimminente pericolo di vita e il Duccillo è soggetto di elevata pericolosità sociale.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.La linea evolutiva seguita dalla giurisprudenza di questa Corte è stata di recenteribadita in termini del tutto condivisibili da Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C., Rv. 289633 –01, secondo cui ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, commasecondo, ord. pen., l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere anche nellaprogressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto deldetenuto, purché, per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità ditenere i contatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicendaumana.Nel caso in esame è stato evidenziato sia l’aggravamento della condizione patologicache la impossibilità per la persona malata di viaggiare, entrambi aspetti che concorrono adeterminare le condizioni di legge per la concedibilità del permesso.La rilevanza della relazione affettiva è in re ipsa, trattandosi della madre del detenuto.Va pertanto disposto, come da dispositivo, il rigetto del ricorso.

P.Q.MRigetta il ricorso del P.G.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI GIUSEPPE DE MARZOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.