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Sentenza — n. 20373/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order denying crime continuation due to insufficient reasoning on criminal design unity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20373/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order issued by the Tribunal of Imperia, which had rejected Ion Ispas's request to recognize the continuity of crimes. Ispas argued that his recent conviction for using false documents was part of a single criminal plan beginning in 2017, linking it to prior convictions for association and money laundering. The court found the lower court's reasoning inadequate because it failed to properly evaluate the unity of the criminal design based on the specific indicators provided by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The continuity of crimes requires proof of a single criminal design, and the execution judge must substantiate the lack of unity with adequate reasoning rather than relying on mere temporal proximity.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal design unity execution order annulment insufficient reasoning single criminal plan inchiesta per falsità atti messa in circolazione di monete false uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Nel caso in esame, il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione dei principiesposti.La motivazione dell'ordinanza impugnata consta del richiamo a una sequela diprecedenti giurisprudenziali, in calce ai quali il giudice liquida sbrigativamente l’istanza exart. 671 cod.
art. 671 cod.proc. pen
Nel caso in esame, il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione dei principiesposti.La motivazione dell'ordinanza impugnata consta del richiamo a una sequela diprecedenti giurisprudenziali, in calce ai quali il giudice liquida sbrigativamente l’istanza exart. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, D'Andrea
Sentenza n. 183 del 3 luglio 2013
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Imperia,che dovrà procedere in diversa persona fisica, avendo il Giudice delleleggi con sentenza n. 183 del 3 luglio 2013, dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt.34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod.
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Testo completo

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigettodel ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Imperia, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di Ion Ispas rivolta al riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili di condanna:- sentenza della Corte di appello di Genova del 14 luglio 2022 per i delitti diassociazione per delinquere e riciclaggio, commessi tra gennaio 2018 e novembre 2019;- sentenza del Tribunale di Imperia del 29 febbraio 2024, per i delitti di cui agli artt. 497-bis e 489 cod. pen., commessi il 14 giugno 2017.2.

Avverso l’ordinanza il difensore di Ion Ispas ha proposto ricorso per cassazione,articolando un composito unico motivo, con cui ha eccepito vizio di motivazione.Evidenziato che il ruolo del condannato in ambito associativo prevedeval’individuazione di soggetti nullatenenti o in difficoltà economiche che fungessero daprestanomi o intestatari di rapporti bancari o postali, ha dedotto che la più recente condannaafferisce al possesso e all’uso di documenti falsi per attivare una carta postepay, commessiil 14 giugno 2017, rimarcando che la sentenza della Corte di appello di Genova, purindicando come periodo di attività del sodalizio da gennaio 2018 a novembre 2019, dà atto dioperazioni di riciclaggio riconducibili a Ispas e all’associazione sin dal mese di giugno del2017.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2. L’elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità deldisegno criminoso, configurabile quando le singole condotte siano manifestazione di unidentico e unico programma delittuoso, che richiede l’ideazione ab origine di una serie benindividuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (cfr., tra letante, Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052 – 01). La prova del requisito psichico, ritenuto dal legislatore meritevole di più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendentie reiterate, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneitàdelle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissionedei reati (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fattorimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01).3. Nel caso in esame, il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione dei principiesposti.La motivazione dell'ordinanza impugnata consta del richiamo a una sequela diprecedenti giurisprudenziali, in calce ai quali il giudice liquida sbrigativamente l’istanza exart. 671 cod. proc. pen., affermando che non è stata raggiunta la prova dell’unicità dellaprogrammazione criminosa, al di là della contiguità temporale e dell’analogia dei titoli direato.Il discorso giustificativo si rivela carente, non essendosi il giudice dell’esecuzioneadeguatamente confrontato con gli indicatori valorizzati dall’instante e con le specifichedinamiche criminose enucleabili dalle sentenze passate in giudicato, puntualmenteevidenziate in ricorso.4.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Imperia,che dovrà procedere in diversa persona fisica, avendo il Giudice delleleggi con sentenza n. 183 del 3 luglio 2013, dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt.34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedonoche non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che hapronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta diapplicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE VINCENZO SIANI