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Ordinanza — n. 20363/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as settlement agreement bars legal qualification challenges under Art. 599-bis. Parties' agreement on appeal grounds precludes subsequent cassation review of factual characterization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20363/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities against a settlement agreement reached during the appeal phase. The defendant, Salvatore Fasano, argued that the lower court incorrectly qualified his knife-carrying act, citing Supreme Court precedent regarding plea bargaining. The court ruled that by agreeing to specific terms in the settlement, the parties implicitly waived all further grievances, including those regarding the legal characterization of the facts, leaving only illegal sentencing as a valid exception.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. The parties' agreement in a settlement proceeding under Art. 599-bis c.p.p. implies a waiver of all further grievances, including those concerning the legal qualification of facts, thereby rendering subsequent cassation appeals on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement legal qualification cassation appeal waiver of grievances Art. 599-bis c.p.p. inadmissible appeal plea bargaining modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
268385 – 01).Con riguardo alla censura del ricorso, a prescindere dalla sua assolutagenericità, è stato già precisato che la diversa fisionomia del «patteggiamento inappello» di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. rispetto all'applicazione della penaex art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
264207 – 01).Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilesenza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 4 L. n. 110 del 1975
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di Salvatore Fasano, articolando un unico motivo, con cui deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 4 L.
art. 599-bis cod.proc. pen
5 del 2000 delleSezioni Unite della Corte di cassazione, la quale, pur riferendosi alla sentenza dipatteggiamento, è da ritenersi valevole anche per il caso di cui all'art. 599-bis cod.proc.
art. 444 cod. proc. pen
rispetto all'applicazione della penaex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448-bis cod. pen
sono sicuramente più limitate diquelle previste dall'art. 448-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone
Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese e altri
Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli
Sez. U, n. 5 del 2000
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Testo completo

mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa in data 22.10.2025, la Corte d’appello di Napoli, inriforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 29.5.2024 di condanna diSalvatore Fasano alla pena di quattro mesi di arresto e 750 euro di ammenda peril reato di porto ingiustificato di coltello, ha accolto la richiesta di concordatoavanzata dalle parti - dopo che in udienza l'imputato aveva rinunciato a tutti iresidui motivi di appello proposti - di esclusione della recidiva e di irrogazione diuna pena finale di tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda.2.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di Salvatore Fasano, articolando un unico motivo, con cui deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 4 L. 110 del 1975.Censura, in particolare, la erronea qualificazione giuridica del fatto, che ritienedenunciabile con ricorso per cassazione alla luce della sentenza n. 5 del 2000 delleSezioni Unite della Corte di cassazione, la quale, pur riferendosi alla sentenza dipatteggiamento, è da ritenersi valevole anche per il caso di cui all'art. 599-bis cod.proc. pen.Nel caso di specie, non è stata adeguatamente motivata la mancatariqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dal comma 3 dell'art. 4 L. n. 110del 1975, che appare maggiormente aderente all'evento in contestazione.CONSIDERATO IN DIRITTOÈ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito delconcordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che sia volto acensurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti inordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio dilegittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio,con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del4/7/2019, Leone, Rv. 277196 – 01;

Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese ealtri, Rv. 268385 – 01).Con riguardo alla censura del ricorso, a prescindere dalla sua assolutagenericità, è stato già precisato che la diversa fisionomia del «patteggiamento inappello» di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. rispetto all'applicazione della penaex art. 444 cod. proc. pen. — derivante dal diverso contenuto dell'accordo che,nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (conconseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazionegiuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (dacui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò checoncerne la qualificazione giuridica) —, comporta che le ipotesi di annullamentodella sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate diquelle previste dall'art. 448-bis cod. pen. perché riguardano essenzialmentel'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentementedall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Cortedi legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata(così Sez. 6, n. 41254 del 2019, sopra cit., che richiama Sez.

U, n. 33040 del26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207 – 01).Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilesenza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo Valiante Giuseppe De Marzo