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Sentenza — n. 20362/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses negative jurisdictional conflict when PIP issues new bail order and claims third court competence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20362/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the negative jurisdictional conflict non-existent, ordering the return of files to the L'Aquila PIP. The PIP had issued a new bail order while simultaneously claiming the Avezzano court was the proper venue, despite the original arrest warrant being issued by the Santa Maria Capua Vetere PIP. The court ruled that when a PIP receives files from an incompetent judge, it may renew the bail measure and claim third-party competence without creating a deadlock, thereby validating the original bail order.

Regesto Legislator

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Art. 27 cod. proc. pen.; Art. 28 cod. proc. pen.: A preliminary judge who receives files from an incompetent judge may renew the bail measure and claim third-party competence; in such cases, no jurisdictional conflict exists.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict preliminary judge competence bail measure renewal third court competence procedural deadlock Italian criminal procedure territorial jurisdiction perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 27 cod. proc. pen.
Bruno Giovanni e altri), con cui è statoaffermato che il giudice per le indagini preliminari che riceva gli atti percompetenza deve in via alternativa o provvedere, nel rispetto del termine stabilitodall’art. 27 cod. proc. pen., a rinnovare l’ordinanza ai sensi dell’art.
Art. 28 cod. proc. pen.
pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento aisensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare econtemporaneamente sollevi il conflitto.Tale principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Cortecon sentenza depositata proprio in data odierna (Sez.
Art. 291 cod. proc. pen.
pen., a rinnovare l’ordinanza ai sensi dell’art. 291 cod.
art. 27 cod.proc. pen
del Tribunale di L’Aquila, dopo aver motivato sullagravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, ha applicato ai sensi dell'art. 27 cod.proc. pen.
art. 28 cod. proc. pen
pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento aisensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare econtemporaneamente sollevi il conflitto.Tale principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Cortecon sentenza depositata proprio in data odierna (Sez.
art. 291 cod. proc.pen
pen., a rinnovare l’ordinanza ai sensi dell’art. 291 cod. proc.pen., oppure declinare la propria competenza secondo quanto previsto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10587 del 29/1/2020
Sez. 1, n. 13620 del 22/3/2011
Sez. 1, n. 13620 del 22/3/2011, Confl.
Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005
249925 – 01), in quanto non si verifica in tal caso una situazionedi stallo del procedimento (Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino ed altri,Rv.
Sez. U, n. 19652 del 15/1/2026
Sez. 1, n. 28980 del 10/2020
Sez. 1, n. 13988 del 28/2/2020
Sez. 1, n. 13988 del 28/2/2020, Gip TribunaleVelletri, Rv.
Sez. 1, n. 3281 del 7/7/1992
Sez. 1, n. 3281 del 7/7/1992, Confl.
Sez. 1, n. 1957 del 5/5/1992
191598 – 01; Sez. 1, n. 1957 del 5/5/1992, Confl.
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Testo completo

G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Veterenel procedimento a carico di:MARINO Gennaro, nato a Maddaloni l’11/3/2004visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza resa in data 12.3.2026, il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila haprovveduto su una richiesta cautelare del pubblico ministero nei confronti diGennaro Marino, arrestato il 21.2.2026 nella quasi flagranza del delitto di truffaaggravata a Cellole. L’arresto era stato convalidato il 24.2.2026 dal G.i.p. delTribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale aveva contestualmente dispostola misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e avevaemesso pronuncia di incompetenza territoriale.In particolare, il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila, dopo aver motivato sullagravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, ha applicato ai sensi dell'art. 27 cod.proc. pen. la misura cautelare dell'obbligo di presentazione a carico di Marino, maha poi evidenziato che il G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetereerroneamente avesse indicato come competente il Tribunale aquilano, in quanto illuogo di consumazione del reato, Castellafiume, rientra invece nel territorio dicompetenza del Tribunale di Avezzano.Di conseguenza, ha contestualmente dichiarato la propria incompetenzaterritoriale e ha sollevato conflitto negativo di competenza.CONSIDERATO IN DIRITTOIl conflitto di competenza è insussistente per due ordini di ragioni.La prima è che non sussiste conflitto negativo di competenza qualora ilgiudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente,ritenga a sua volta competente un terzo giudice (Sez. 1, n. 10587 del 29/1/2020,Gip Modena, Rv. 278489 – 01;

Sez. 1, n. 13620 del 22/3/2011, Confl. comp. inproc. Gentivo, Rv. 249925 – 01), in quanto non si verifica in tal caso una situazionedi stallo del procedimento (Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino ed altri,Rv. 232927 – 01) che richieda un intervento risolutore della Suprema Corte.È quanto si è verificato nel caso di specie, in quanto il G.i.p. del Tribunale diL’Aquila, ricevuti gli atti per competenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, ha sollevato conflitto di competenza, ritenendo a sua voltacompetente il Tribunale di Avezzano.La seconda è che il conflitto non sussiste nel caso in cui il giudice per leindagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misuracautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudiceche l'abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell’art.27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento aisensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare econtemporaneamente sollevi il conflitto.Tale principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Cortecon sentenza depositata proprio in data odierna (Sez.

U, n. 19652 del 15/1/2026,dep. 29/5/2026, Confl. comp. in proc. Bruno Giovanni e altri), con cui è statoaffermato che il giudice per le indagini preliminari che riceva gli atti percompetenza deve in via alternativa o provvedere, nel rispetto del termine stabilitodall’art. 27 cod. proc. pen., a rinnovare l’ordinanza ai sensi dell’art. 291 cod. proc.pen., oppure declinare la propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 28cod. proc. pen. senza assumere altro provvedimento cautelare: qualora assuma,come nel caso di specie, entrambe le determinazioni, il conflitto deve ritenersiinsussistente, mantenendo validità ed efficacia l’ordinanza applicativa della misuracautelare emessa in rinnovazione di quella originaria.Si tratta di principio di diritto espressione di un orientamento maggioritariodella giurisprudenza di legittimità (cfr., per esempio, Sez. 1, n. 28980 del10//2020, G., Rv. 279727 – 01;

Sez. 1, n. 13988 del 28/2/2020, Gip TribunaleVelletri, Rv. 278940 – 01) cui le Sezioni unite hanno da ultimo aderito onderisolvere il contrasto ermeneutico nel frattempo insorto con altro indirizzocontrario.Ne consegue, pertanto, che il conflitto di competenza deve essere dichiaratoinsussistente, con la restituzione degli atti per l’ulteriore corso al G.i.p. delTribunale di L’Aquila, il quale potrà eventualmente provvedere, con le forme delcodice di rito, alla trasmissione degli atti stessi al giudice terzo ritenuto competente(cfr. Sez. 1, n. 3281 del 7/7/1992, Confl. comp.

Pret. e Trib. Pinerolo in proc.Biancotto, Rv. 191598 – 01; Sez. 1, n. 1957 del 5/5/1992, Confl. comp. in proc.Perotto, Rv. 190515 – 01). P.Q.MDichiara insussistente il conflitto di competenza.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo Valiante Giuseppe De Marzo