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Sentenza — n. 20160/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against execution judge's order declaring defendant absent and rejecting restitution request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20160/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed Angelo Colombara's appeal against an execution judge's order declaring his request for restitution inadmissible. Colombara argued that the lower court failed to consider his request for rescission of the judgment due to a declaration of absence and alleged violations of fair trial principles. The court ruled that the execution judge correctly qualified the request as one for restitution, which does not allow challenging the trial phase, and found the procedural defects in the defense's representation insufficient to warrant a new hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.; Art. 629-bis c.p.p.; Art. 568, comma 5, c.p.p.: The execution judge may qualify the legal nature of a request; a request for restitution in time does not permit challenging the trial phase, and generic constitutional complaints are inadmissible if the defendant was properly notified.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution judge powers restitution in time rescission of judgment declaration of absence fair trial principles procedural admissibility defense representation procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 666, 175 e 629-bis c.p.p.
Art. 568, comma 5, c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Inoltre, si evidenzia che trattandosi di procedimento in camera di consiglio ex art. 611 cod.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
Art. 161, comma 4, c.p.p.
art. 611 cod. proc. pen
Inoltre, si evidenzia che trattandosi di procedimento in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
Ciò posto, la ordinanza impugnata non è censurabile avendo correttamente escluso la possibilità di riqualificare la richiesta di restituzione nel termine in domanda ex art. 629-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474 - 01
pen., è applicabile ai soli 3rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474 - 01).
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Testo completo

osto da: COLOMBARA ANGELO nato in Libia il 01/02/1957; avverso la ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 28/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibili le richieste di restituzione nei termini e di incidente di esecuzione presentate nell'interesse di Angelo Colombara con riferimento alla condanna inflittagli, nella sua assenza, con sentenza del Tribunale di Roma del 22 gennaio 2024, divenuta irrevocabile in data 18 aprile 2025 a seguito della sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame pronunciata dalla medesima Corte territoriale il giorno 28 marzo 2025.

In particolare, il giudice dell'esecuzione osservava che l'istante lamentava la non corretta declaratoria di assenza nei suoi confronti, di talché egli avrebbe dovuto presentare richiesta di rescissione del giudicato a norma dell'art. 629-bis del codice di rito e non già di restituzione nel termine; inoltre, notava che con l'incidente di esecuzione non possono essere messe in discussione questioni riguardanti la fase di cognizione.

2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti Roberto Bilotta e Furio Quadrani, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666, 175 e 629-bis del codice di rito ed il vizio di motivazione ed osserva che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto che la sua richiesta era di restituzione nel termine o di rescissione del giudicato avendo egli fatto riferimento anche alla normativa applicabile e che, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi anche rispetto a tale seconda istanza. 2.2.

Angelo Colombara, inoltre, deduce il vizio di motivazione in cui è incorso il giudice dell'esecuzione nel non rilevare che la sentenza di condanna oggetto della richiesta presentava il capo di imputazione oscurato, con la conseguente nullità della medesima decisione. 2.3. Il condannato censura poi la violazione del principio del giusto processo anche con riferimento al diritto costituzionale e comunitario con particolare riferimento all'art. 6 CEDU dovendosi, in ogni caso, garantire la partecipazione 2dell'imputato al processo che non può essere esclusa per meri formalismi, come verificatosi nel caso di specie.

3. Il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnnnino ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità della richiesta di rinvio in quanto sottoscritta personalmente dal ricorrente e dall'avv. Andrea Lamattina che risulta non iscritto all'Albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio avanti questa Suprema Corte; in ogni caso, le notifiche del presente procedimento risultano ritualmente effettuate a mezzo p.e.c. il giorno 18 marzo 2026 ai due difensori di fiducia del Colombara. Inoltre, si evidenzia che trattandosi di procedimento in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen. senza la presenza delle parti, la circostanza che uno dei due difensori di fiducia sia ricoverato in ospedale non determina alcun pregiudizio per il condannato. Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Come sopra indicato la originaria istanza dell'odierno ricorrente è stata qualificata dalla Corte territoriale unicamente come richiesta di restituzione nel termine; al riguardo deve ricordarsi che rientra nei poteri del giudice quello di qualificare giuridicamente la domanda e che, comunque, l'odierno ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di allegare al ricorso la originaria istanza, di talché questa Corte non è in grado di accertare se egli aveva formulato anche domanda ex art. 629-bis cod. proc. pen. 2.1.

Nello specifico, la Corte di appello ha evidenziato che Angelo Colombara ha contestato la legittimità e correttezza della dichiarazione di assenza pronunciata nei suoi confronti con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il giorno 22 gennaio 2024 e che, pertanto, nella fattispecie non era applicabile il rimedio della restituzione nel termine, ma unicamente la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis del codice di rito non richiesta, però, nella fattispecie. 2.2. Ciò posto, la ordinanza impugnata non è censurabile avendo correttamente escluso la possibilità di riqualificare la richiesta di restituzione nel termine in domanda ex art. 629-bis cod. proc. pen. perché il principio di conservazione di cui all'art.568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli 3rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474 - 01). 2.3.

Del tutto generiche risultano poi le censure riguardanti le presunte violazioni di principi costituzionali e comunitari poiché il ricorrente non tiene conto del fatto che - come risulta dallo stesso ricorso - la notifica del decreto di citazione era stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, del codice di rito poiché non era stata possibile effettuarla presso il domicilio da lui stesso eletto e che, di conseguenza, egli era a conoscenza della esistenza del procedimento a suo carico.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.M