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Sentenza — n. 19954/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order denying criminal continuability due to lack of unified criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19954/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the cassation appeal filed by Paola Ignazia Ferrito against an execution order denying the application of criminal continuability. Ferrito argued that the judge failed to analyze indicia of a single criminal design, noting that resistance occurred temporally between two acts against the same victim. The court ruled that mere chronological proximity and repeated offenses do not prove premeditated unity, as the defendant lacked prior intent to commit the subsequent resistance.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The application of criminal continuability in execution requires proof of a unified criminal design with premeditated intent, not merely chronological proximity or habitual offending.

Parole chiave

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reato continuato esecuzione penale disegno criminoso intento premeditato omissione di indizi unificazione sentenze giudice dell'esecuzione tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B.
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Testo completo

BUNALE di Termini imerese.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che chiede il rigetto delricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Termini Imerese in composizionemonocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentatanell’interesse di Paola Ignazia Ferrito, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina delreato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a due sentenze esecutive.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,Paola Ignazia Ferrito, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego dellacontinuazione.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indicisintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e in particolare di considerare che lacondotta di resistenza si intercalava, dal punto di vista temporale, tra due azioni minatorienei confronti della stessa vittima (fratello della Ferrito), e che, pertanto, per come emergentedalle stesse sentenze di cui si era chiesta l’unificazione, era funzionale alla prosecuzionedell’aggressione al fratello.Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);- in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El,Rv. 284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti(Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme:

Sez. 1 n. 35806del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451). 1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che: - dalla disaminadelle motivazioni delle sentenze in questione emerge con solare evidenza come nel caso dispecie non sia dato rinvenire alcun medesimo disegno criminoso nell’agito della prevenuta,che risulta essere lo sfogo contingente ed estemporaneo di un’indole antigiuridica, refrattariaalle prescrizioni dell’autorità e dedita alla commissione di reati, al netto di qualsivoglia previadeterminazione, che del resto neppure è stata allegata dalla richiedente; - i reati di cui alledue sentenze, la resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dell’Appuntato Grisanti di cuialla sentenza sub a) e la minaccia aggravata con l’uso del coltello ai danni del fratello di cuialla sentenza sub b), seppure perpetrati nel medesimo contesto spazio-temporale (essendostati commessi in Bagheria il 22 gennaio 2016), sono stati correttamente contestati cometitoli di reato autonomi e differenti, posti a presidio di diversi beni giuridici e in danno didiverse persone offese; - da un punto di vista logico, prima che giuridico, i due reati nonpossono essere avvinti sotto il vincolo della continuazione, poiché il delitto di resistenza apubblico ufficiale, nel caso di specie derivava da uno sviluppo non preordinato dell’azione,cioè l’intervento di P.g. a seguito della lite familiare nel corso della quale l’istante avevaminacciato il fratello; - è di palmare evidenza che, allorché la Ferrito poneva in essere ildelitto di minacce, non potesse in alcun modo avere previamente ideato, neppure a livelloembrionale, la commissione del successivo delitto di resistenza a pubblico ufficiale, nonessendo stata neppure a conoscenza del fatto che sarebbero intervenute le forze dell’ordine;- sicché dall’analitico vaglio delle motivazioni delle sentenze emerge la mera e generaletendenza da parte dell’istante a porre in essere determinati reati o comunque una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, oad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingentiopportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituentiillecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancataconsiderazione degli elementi che costituirebbero gli indici rivelatori dell’unicità del disegnocriminoso sottostante ai fatti, invece considerati, si rivela infondato.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO MONICA BONI