Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19945/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for aggravated penalty due to lack of premial reduction for expedited trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19945/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled an execution order issued by the Naples Court of Appeal regarding Giuseppe Gervasio's aggravated sentence. Gervasio argued that the court failed to apply a premial reduction for the expedited trial procedure when calculating the penalty increase for continued execution. The court ruled that while the reduction must be applied, the lower court failed to explicitly state whether the calculated increase was net of this statutory reduction, necessitating a new judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 cod. pen.; Art. 442 cod. proc. pen.: In cases of continued execution where the satellite offense was tried under the expedited procedure, the aggravated penalty increase is subject to premial reduction, and the execution judge must explicitly specify whether the increase was calculated net of this reduction.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued execution expedited procedure premial reduction penalty aggravation execution judge statutory reduction lack of motivation riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Il ricorso è fondato.Questa Corte, invero, ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione inexecutivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il ritoabbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod.
Art. 442 cod. proc. pen.
pen., è soggetto allariduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare inmotivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamentepredeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez.
artt. 81 cod. pen
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,Giuseppe Gervasio, lamentando violazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Il ricorso è fondato.Questa Corte, invero, ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione inexecutivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il ritoabbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod.
art. 442 cod. proc. pen
pen., è soggetto allariduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare inmotivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamentepredeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita
Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

'assise d'appello di Napoli.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, con cui è statochiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione digiudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta di applicazione della continuazione inexecutivis, avanzata nell’interesse di Giuseppe Gervasio, ha unificato i reati di due sentenzeesecutive, applicando sulla pena di cui alla seconda sentenza indicata in ordinanza (n. 4 delcertificato penale), già aumentata a seguito dell’unificazione operata in sede esecutiva con ireati di altra sentenza (sub 3 del certificato penale), un aumento per la continuazione con ilreato di cui alla prima sentenza ( sub 1 del certificato penale) di 1 anno e 6 mesi direclusione.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,Giuseppe Gervasio, lamentando violazione degli artt. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., pernon avere la Corte di assise di appello di Napoli, nell’applicare l’aumento di pena per lacontinuazione, disposto la riduzione per il rito, che andava operata, essendo state emesseentrambe le sentenze, e, quindi, anche quella per il reato satellite, all’esito di giudizioabbreviato. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Questa Corte, invero, ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione inexecutivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il ritoabbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto allariduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare inmotivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamentepredeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617: fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, conrinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibileaccertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., sifosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato; conforme Sez. 1, n. 12591del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888).Passando, quindi, alla valutazione del caso in esame, va osservato che la Corte diassise di appello di Napoli, non solo non motiva sull’entità (ancorché contenuta)dell’aumento di pena per la fattispecie di cui alla sentenza sub 1) del certificato penale, manon specifica, altresì, se l’aumento di pena individuato debba ritenersi al netto dellariduzione per il rito in conformità al consolidato principio di diritto sopra indicato sullariduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen.

2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovogiudizio, alla luce del principio sopra indicato, alla Corte di assise di appello di Napoli, qualegiudice dell'esecuzione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena con rinvio pernuovo giudizio sul punto alla Corte di assise di appello di Napoli.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO MONICA BONI