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Sentenza — n. 19928/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against double review of prisoner correspondence by GIP and Magistrate of Surveillance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19928/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Attanasio Alessio's appeal against the Tribunal of Surveillance's refusal of his correspondence review complaint. The appellant argued that the dual examination by the GIP and the Magistrate of Surveillance constituted an unreasonable double review causing prejudice. The court held that the statutory framework correctly assigns distinct competencies based on the prisoner's mixed legal status, rendering the cumulative application of both provisions lawful and free from conflict of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 18 ter ord. pen.; The dual examination of a prisoner's correspondence by the GIP and the Magistrate of Surveillance does not constitute a conflict of jurisdiction or illegitimate double review when the two organs exercise distinct statutory competencies based on the prisoner's mixed legal status.

Parole chiave

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prisoner correspondence double judicial review conflict of jurisdiction mixed legal status Magistrate of Surveillance GIP competence Italian penal code doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 18 ter ord. pen.
L’art. 18 ter ord. pen. nonprevede in via espressa il caso – non infrequente – del cumulo delle due condizioni in capoal medesimo soggetto.
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Testo completo

BUNALE di SORVEGLIANZA di L'aquilavista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Fabiola Furnari ha chiesto ilrigewtto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Con provvedimento emesso in data 14 ottobre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila ha respinto il reclamo introdotto da Attanasio Alessio, in tema di visto di censurasulla corrispondenza.In motivazione si evidenzia che la tesi del reclamante – che lamenta la esistenza di unirragionevole doppio vaglio sulla propria corrispondenza, in ragione della condizione digiudicabile e di definitivo con denunzia di illegittimità del vaglio operato dal Magistrato diSorveglianza – non può essere condivisa.L’esistenza di due distinti organi giurisdizionali - entrambi competenti ai sensi dell’art.18 ter ord. pen. in ragione della posizione giuridica mista del detenuto - non determinaalcuna illegittimità in ragione del fatto che è la stessa disposizione di legge a prevedere ledistinte competenze.Non si verte in una situazione di conflitto e l’ambito del controllo, pure avendo oggettole medesime missive, è in parte diverso, posto che il GIP ha una conoscenza di fatti chederivano dalle indagini più recenti, lì dove il Magistrato di Sorveglianza ha più ampiaconoscenza della realtà interna all’Istituto penitenziario.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –Attanasio Alessio, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente contesta la ritenuta legittimità del doppio vaglio (del GIP e del MdS) sullemedesime missive e rappresenta che in diversi casi il provvedimento favorevole all’inoltro diuna delle autorità è rimasto privo di effetti per l’esistenza di un diniego da parte della autoritàdiversa.Si lamenta, pertanto, un effettivo pregiudizio alla cura dei propri interessi relazionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.La disciplina di legge è stata correttamente inquadrata dal Tribunale, posto che lacondizione di giudicabile determina la competenza del giudice procedente e quella didefinitivo determina la competenza del Magistrato di Sorveglianza. L’art. 18 ter ord. pen. nonprevede in via espressa il caso – non infrequente – del cumulo delle due condizioni in capoal medesimo soggetto. L’assenza di una previsione ad hoc di siffatta condizione (che è in concreto quellavissuta dall’Attanasio) rende applicabile tanto la disposizione che si riferisce alla fase delgiudizio che quella riferita alla fase della esecuzione.Nè può ritenersi applicabile la disciplina dei conflitti di competenza, posto che la doppiasoggettivo delle condizioni, ciascuna delle quali è prevista dalla legge.

Non vi è, pertanto,alcun profilo di illegittimità del provvedimento impugnato rilevabile.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI GIUSEPPE DE MARZO