Italian court annuls surveillance order due to absolute lack of reasoning on probation travel request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a surveillance order that rejected a probationer's request to travel for work without providing reasons. The defense argued the decision violated constitutional and procedural laws due to a total lack of motivation, noting similar requests were previously granted. The court ruled that a mere rejection formula without logical justification constitutes a violation of law, mandating a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 7 Cost.; Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 69, comma 7 ord. pen.: A judicial decision restricting personal liberty is void if it lacks absolute motivation, as a bare rejection without reasoning fails to establish the legal path taken.
Parole chiave
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. SORVEGLIANZA di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con provvedimento in data 19 dicembre 2025, il Magistrato di sorveglianzadi Taranto respingeva la richiesta, formulata nell’interesse di Andrea Andrisano, sottopostoalla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, volta ad ottenerel’autorizzazione a recarsi, per ragioni inerenti alla sua attività lavorativa, nella RegioneBasilicata, nonché un’estensione dell’orario di rientro presso la propria residenza alle ore22,00.2.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato,Avv. Giovanni Lamanna, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge, in relazioneagli artt. 111, comma 7 Cost. e 125, comma 3 cod. proc. pen.Deduce la Difesa come il provvedimento impugnato sia affetto da carenza assoluta dimotivazione, avendo il Tribunale respinto la richiesta formulata dal condannato – peraltrogià concessa per altre Regioni confinanti -, limitandosi a riportare la formula «visto, sirigetta», così incorrendo nel vizio di violazione di legge.3.
Il sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In via preliminare, va ribadito che il provvedimento con cui il Magistrato disorveglianza decide sulle istanze incidenti sulle modalità di esecuzione della misuraalternativa dell’affidamento in prova, ove incida sulla libertà personale del condannato, èricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.(cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01),ricomprendendosi in tale nozione anche la mancanza assoluta o l’apparenza dellamotivazione (Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01), quale requisitoimposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, per la magistratura di sorveglianza,dall’art. 69, comma 7, ord. pen.3. Nel caso in esame, la richiesta del condannato di recarsi nella Regione Basilicata,con correlata istanza di ampliamento dell’orario di rientro, era fondata su ragioni di lavoro;le medesime ragioni che, secondo quanto dedotto nel ricorso, avevano già giustificatoanaloghe autorizzazioni per spostamenti in altre regioni limitrofe a quella di residenza.A fronte di tali elementi, il Magistrato di sorveglianza si è limitato, con provvedimentomanoscritto apposto in calce all’istanza, ad apporre la formula «visto, si rigetta», senzaalcuna esplicitazione delle ragioni del diniego e senza alcun confronto con il contenutodella richiesta.Ne consegue che il provvedimento impugnato è affetto da violazione di legge permancanza assoluta della motivazione, poiché la decisione si esaurisce in una merastatuizione di rigetto, del tutto inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridicoseguito dal giudice e, dunque, riconducibile al paradigma della motivazione mancante.4.
S’impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio pernuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Taranto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alMagistrato di sorveglianza di Taranto.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE DE MARZO