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Sentenza — n. 19881/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls disciplinary appeal rejection for lack of collegiality and contraditioory rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19881/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the appeal against a disciplinary appeal rejection, annulling the lower court's decision. The lower court had rejected the appeal 'de plano' by the President of the Supervision Tribunal, claiming the detention title was exhausted. The Supreme Court ruled this procedurally invalid because the rejection of an appeal must be decided by a collegial body, not a single judge, violating the right to contradiction. Consequently, the decree was annulled and the case remitted for a new hearing by the collegial tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 4, ord. pen.; Art. 591, cod. proc. pen.: The rejection of an appeal before the Supervision Tribunal must be decided by a collegial body, not a single judge, to ensure the right to contradiction.

Parole chiave

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disciplinary appeal rejection collegial body requirement right to contradiction functional incompetence annulment with remittal de plano decision detention title exhaustion sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 4, ord. pen.
Va rilevato, preliminarmente che il reclamo di cui all'art. 35-bis, comma 4, ord. pen. ha natura di impugnazione.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
281896 — 01 e precedenti ivi citati) «il procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod.
Art. 591, cod. proc. pen.
non può ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591 cod.
Art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.
per i casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod.
art. 591 cod. proc. pen
non può ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591 cod. proc. pen., co.
art. 666, comma 2 cod. proc. pen
Nel caso inverso della competenza alla adozione "de plano" con decreto attribuita al presidente del collegio dei provvedimenti di inammissibilità ex art. 666, comma 2 cod. proc. pen., Sez.
art. 179 cod. proc. pen
per i casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.».

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito
Come è stato già evidenziato più volte in sede di legittimità (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv.
Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter
Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, 0.
pen., Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, 0., Rv.
Sez. 1, n. 24362 del 23/06/2025, B.
(Sez. 1, n. 24362 del 23/06/2025, B., Rv.
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Testo completo

conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso "de plano" in data 13 ottobre 2025 il presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi degli artt. 69, comma 6, lett.

b) e 35-bis ord.pen. da Alessio Attanasio, detenuto presso la Casa circondariale dell'Aquila, avverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari, in quanto le stesse sarebbero state irrogate «sotto l'impero di un titolo detentivo ormai esaurito».

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Attanasio, per mezzo del suo difensore avv. Maria Teresa A. Pintus, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35-bis ord.pen. Lamenta che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino avrebbe emesso un decreto "de plano" in carenza dei presupposti per l'assunzione di una decisione senza contraddittorio. Il decreto, inoltre, sarebbe poco comprensibile, non avendo specificato né l'oggetto né la data del reclamo. Nel merito, inoltre, nerileva l'erroneità, posto che Attanasio è detenuto per un provvedimento di cumulo, emesso prima della decisione disciplinare e dunque tutte le condanne precedenti restano unificate nel nuovo titolo in espiazione, che dunque non può dirsi esaurito.

3. Il Procuratore generale, Francesca Costantini, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso rilevando la totale mancanza di motivazione del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto, per i seguenti motivi. 1.1. Va rilevato, preliminarmente che il reclamo di cui all'art. 35-bis, comma 4, ord. pen. ha natura di impugnazione. Da ciò deriva che il provvedimento dichiarativo di una (eventuale) inammissibilità può essere emesso esclusivamente dal collegio e non dal presidente. Come è stato già evidenziato più volte in sede di legittimità (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 — 01 e precedenti ivi citati) «il procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non può ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591 cod. proc. pen., co. 1, è dichiarata con ordinanza dal "giudice dell'impugnazione" (art. 591 co.2): dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal collegio».

Nel caso in esame, il decreto di inammissibilità, emesso in sede di "reclamo su reclamo" in materia disciplinare è definitorio del gravame avverso una decisione del Magistrato di sorveglianza. Pertanto, doveva essere emesso dal Collegio ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, ord. pen. e non dal Presidente. 1.2. Il provvedimento è affetto da nullità assoluta ed insanabile in quanto emesso da un giudice funzionalmente incompetente, nonché con la forma "de plano", in difetto dei rigidi presupposti di legge per l'adozione di tale modulo procedurale, in violazione del diritto al contraddittorio.

La nullità assoluta del provvedimento, per incompetenza funzionale, è stata ritenuta, in relazione al provvedimento di inammissibilità del reclamo proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, in luogo del collegi da Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354 — 01. Nel caso inverso della competenza alla adozione "de plano" con decreto attribuita al presidente del collegio dei provvedimenti di inammissibilità ex art. 666, comma 2 cod. proc. pen., Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, 0., Rv. 287402 — 01 ha parimenti affermato che il provvedimento, emesso da un giudice funzionalmente incompetente, è affetto da nullità assoluta ed insanabile. 2Gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla carenza di motivazione, possono ritenersi assorbiti. 1.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. L'annullamento con rinvio è infatti l'esito preferibile alla luce dei principi espressi da recenti pronunce di legittimità: «In tema di giudizio di cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, se ne deve disporre l'annullamento con rinvio, in ossequio alla regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett.

b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. per i casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.». (Sez. 1, n. 24362 del 23/06/2025, B., Rv. 288161 - 01). P.Q.M