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Ordinanza — n. 19880/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of lawyer signature due to 2017 procedural code amendments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19880/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the handwritten petition lacked the mandatory signature of a registered defense lawyer. The detainee argued for general grievances regarding working conditions, but the court noted that post-2017 reforms require such filings to be signed by a qualified attorney to avoid dismissal. Consequently, the lower court's decision to reject the claims was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: Appeals filed personally without a registered defense lawyer's signature are inadmissible under the 2017 procedural reforms.

Parole chiave

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inadmissible appeal defense lawyer signature procedural code 2017 detainee rights court costs and fine divieto di rappresentanza dell'avvocato assenza di persecuzione lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010-01); che, quindi, il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017 — trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che, all'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103 del 2017
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017 — trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che, all'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
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Testo completo

lo nato a Suvereto 11 14/06/1963, avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del Trib. sorveglianza di Firenze, udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con ordinanza del 20 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, a seguito di udienza in camera di consiglio, ha rigettato, previa riunione, due reclami presentati da Marcello Verdiani, detenuto presso la casa di reclusione di Spoleto, avverso due provvedimenti, rispettivamente del 19 agosto e del 28 agosto 2025, con i quali il Magistrato di sorveglianza di Livorno aveva dichiarato inammissibili due reclami ex art. 35-bis ord. pen. presentati dal detenuto, all'epoca ristretto nella Casa di reclusione di Porto Azzurro in quanto non riguardanti inosservanza delle disposizioni dell'amministrazione penitenziaria da cui derivi il pregiudizio all'esercizio di diritti; che, pur rilevando che, effettivamente, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio con la parte, avendo operato una valutazione discrezionale nel merito delle istanze, il Tribunale ha ritenuto la domanda giudiziale del detenuto assolutamente carente nelle sue componenti essenziali, mancando l'indicazione dell'oggetto della richiesta e i motivi della stessa, riducendosi a generiche, assertive e confuse proposizioni sulle carenze del sistema carcerario, da cui non era dato desumere la presunta violazione a suo danno; ,che, con ricorso, redatto a mano e presentato personalmente, tramite l'Ufficio matricola della Casa circondariale di Spoleto, il 26 novembre 2026, Verdiani ha presentato ricorso per cassazione lamentando l'irritualità della decisione di inammissibilità assunta de plano dal magistrato di sorveglianza e riproponeva le generali doglianze sul mancato inquadramento lavorativo nel carcere di Porto Azzurro rappresentate al Magistrato di sorveglianza; che l'impugnazione in esame è stata proposta personalmente dall'interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto ed è dunque inammissibile, poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01); che, quindi, il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 — trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che, all'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P P.Q.M