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Ordinanza — n. 19873/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for generic search complaints lacking subjective rights impact and improper lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19873/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the prisoner's appeal inadmissible due to a lack of standing and improper procedural filing. The detainee complained about search methods, but the court ruled these grievances do not affect subjective rights and fall within administrative discretion. Furthermore, the appeal was submitted personally rather than by a qualified lawyer, violating recent legislative changes requiring specialized legal representation for such petitions.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: Appeals regarding general complaints about search procedures are inadmissible as they do not impinge on subjective rights and must be filed exclusively by qualified lawyers.

Parole chiave

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prisoner appeal inadmissibility subjective rights impact search procedure discretion qualified lawyer requirement procedural standing defect perquisizione violazione dei diritti procedurali diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010-01); che, quindi, il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
Art. 613, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che, all'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Legge n. 103 del 2017
— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che, all'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che, all'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico
Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, Gambardella
Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

lo nato a Suvereto il 14/06/1963, avverso il decreto del 28/01/2025 del Giudice di sorveglianza di Spoleto, Udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che Marcello Verdiani, detenuto presso la casa di reclusione di Orvieto, con atto (manoscritto) trasmesso mediante Ufficio Matricola alla Cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza di Perugia il 17/2/2025, ha proposto reclamo, con richiesta di annullamento, avverso il decreto di non doversi procedere del Magistrato di sorveglianza di Spoleto notificatogli il 7 febbraio 2025; il Magistrato di sorveglianza valutava il non doversi procedere in relazione al reclamo al detenuto, che si doleva delle modalità di esecuzione della perquisizione ordinaria, con spostamento di oggetti dalla stanza, che venivano messi sul letto sporcandone le lenzuola, rilevando che lo spostamento dei beni afferisce necessariamente all'attività di perquisizione; che, con ordinanza del 15 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, a seguito di udienza in camera di consiglio, ha dichiarato non impugnabile il reclamo, in quanto ritenuto dal Magistrato di sorveglianza non sussumibile nella categoria del reclamo giurisdizionale (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01) ed ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, onde valutarsi se l'aspetto toccato potesse essere riconducibile alla categoria dei diritti soggettivi (come, in tema di diritto alla salute, Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 - 01);che l'impugnazione in esame, relativa a doglianze generiche afferenti le modalità di svolgimento delle perquisizioni ordinarie, riguarda provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, ed è dunque inammissibile (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01); che, inoltre, l'impugnazione in esame è stata proposta personalmente dall'interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto ed è dunque inammissibile, poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01); che, quindi, il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che, all'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M