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Ordinanza — n. 19871/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for delayed food delivery as discretionary administrative matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19871/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the prisoner's appeal inadmissible, ruling that delays in perishable food delivery are administrative matters within the prison administration's discretion rather than violations of subjective rights. The detainee argued for timely food delivery, but the court held such complaints do not affect substantive rights and must be handled through internal administrative channels. Furthermore, the appeal was rejected because it was filed personally by the prisoner instead of by a qualified defense attorney, violating recent procedural reforms requiring legal representation for such petitions.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals regarding the discretionary management of prison supplies by detainees are inadmissible as they do not concern subjective rights and must be filed by qualified defense counsel.

Parole chiave

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prisoner rights administrative discretion inadmissible appeal defense attorney requirement perishable food delivery procedural reform prison administration

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010 -01); che, quindi, il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
103 del 2017 — trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 613, cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017 — trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico
Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, Gambardella
Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

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Testo completo

Marcello Verdiani, detenuto presso la casa di reclusione di Orvieto, con atto manoscritto, trasmesso mediante Ufficio Matricola alla Cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza di Perugia il 24/12/2025, ha proposto reclamo, con richiesta di annullamento, avverso il decreto di non doversi procedere del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, del 28 gennaio 2025, notificatogli il 7 febbraio 2025; che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, con procedura de plano, disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza del detenuto, in cui si doleva della mancata tempestiva consegna di generi alimentari deperibili, assumendo che le procedure relative alla consegna sono disciplinate nel dettaglio da disposizioni dell'amministrazione e che l'eventuale presenza di merci deperibili deve essere segnalata alla Direzione della Casa di reclusione, onde permettere un diverso smistamento, dopo i dovuti controlli; che con ordinanza del 20 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, a seguito di udienza in camera di consiglio, ha dichiarato non impugnabile il reclamo, in quanto ritenuto dal Magistrato di sorveglianza non sussumibile nella categoria del reclamo giurisdizionale (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01) ed ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, onde valutarsise l'aspetto toccato potesse essere riconducibile alla categoria dei diritti soggettivi (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 - 01); che l'impugnazione in esame, relativa a doglianze afferenti le modalità e i tempi di smistamenti dei pacchi alimentari, riguarda provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, ed è dunque inammissibile (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01); che, inoltre, l'impugnazione in esame è stata proposta personalmente dall'interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto ed è dunque inammissibile, poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 -01); che, quindi, il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 — trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q P.Q.M