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Ordinanza — n. 19870/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature and improper procedural form.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19870/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the prisoner's appeal inadmissible because it was filed personally without the mandatory signature of a registered defense lawyer. The lower court had previously rejected the claim as non-justiciable, but the Supreme Court ruled that the procedural defect under the 2017 code amendments rendered the entire filing void. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a detained person without the signature of a registered defense lawyer is inadmissible and subject to costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory lawyer signature detained person procedural rights code of criminal procedure court costs and fines

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010-01); che, quindi, il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103 del 2017
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico
Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, Gambardella
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

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Testo completo

Marcello Verdiani, detenuto presso la casa di reclusione di Orvieto, con atto manoscritto, trasmesso mediante Ufficio matricola alla Cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza di Perugia il 24/12/2025, ha proposto reclamo, con richiesta di annullamento, avverso il decreto di non doversi procedere del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, del 28 gennaio 2025, notificatogli il 7 febbraio 2025; che con ordinanza del 20 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, a seguito di udienza in camera di consiglio, ha dichiarato non impugnabile il reclamo, in quanto ritenuto dal Magistrato di sorveglianza non sussumibile nella categoria del reclamo giurisdizionale (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01) ed ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, onde valutarsi se l'aspetto toccato potesse essere riconducibile alla categoria dei diritti soggettivi (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 - 01); che il provvedimento di non luogo a provvedere su istanza relativa a reclamo già valutato, correttamente adottato dal Magistrato di sorveglianza secondo lo schema procedimentale de plano, ex art. 35 ord. pen., non è impugnabile; che, inoltre, l'impugnazione in esame è stata proposta personalmente dall'interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto ed è dunque inammissibile, poiché, a seguitodella modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01); che, quindi, il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente; che all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

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