Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19865/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for omitting mandatory reasoning on Article 131-bis criminal code exclusion of punishability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19865/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal judgment because the lower court failed to address the appellant's claim of non-punishability under Article 131-bis of the Criminal Code. Although the appellant argued the offense was of slight offensiveness due to the knife's occasional use and lack of prior record, the appellate court only discussed general mitigating circumstances without evaluating the specific exclusion grounds. Consequently, the case was remitted to another section of the appellate court for a new assessment of the non-punishability criteria.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court must explicitly examine the exclusion of punishability for slight offensiveness; omission of this reasoning necessitates annulment and remittal for a new evaluation of the specific case facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
exclusion of punishability slight offensiveness omission of reasoning annulment with remittal Article 131-bis criminal liability appellate procedure ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Tommaso Quartarone, per mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando l'omissione totale della motivazione con riferimento alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Tommaso Quartarone, per mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando l'omissione totale della motivazione con riferimento alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro
131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
273678-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

so nato a REGGIO CALABRIA il 30/12/1994 avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali che ha chiesto l'annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quella emessa dal Tribunale della medesima sede con la quale Tommaso Quartarone è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 per avere portato fuori dalla propria abitazione e detenuto, senza giustificato motivo, un coltello con lama seghettata e manico della lunghezza totale di 22 cm.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Tommaso Quartarone, per mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando l'omissione totale della motivazione con riferimento alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. In sede di appello, quale richiesta subordinata, il ricorrente ha sollecitato la declaratoria di non punibilità a norma della disposizione citata, ma la Corte reggina ha omesso qualsiasi motivazione. Peraltro, nel caso di specie, ricorrevano le condizioni per ritenere il fatto di lieve offensività tenuto conto della occasionalità della condotta, della mancanza di precedenti penali e del comportamento tenuto dall'imputato nel corso della perquisizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Dalla stessa sentenza impugnata risulta che, nel proporre impugnazione di merito, il ricorrente ha sollevato la questione dell'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. I giudici di appello si sono, tuttavia, soffermati unicamente sui profili concernenti l'ascrivibilità al ricorrente delle condotte contestate e sul trattamento sanzionatorio, con ampi riferimenti al tema della circostanze attenuanti generiche. Il terzo punto toccato dall'atto di appello è, tuttavia, rimasto totalmente inesplorato, non essendo stato, in alcun modo, affrontata la questione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Né è possibile ricavare una qualsiasi argomentazione, anche implicita, a 2supporto della esclusione della ricorrenza di tale causa di esclusione della punibilità tenuto conto del contenuto complessivo delle convergenti sentenze dei giudici di merito. Il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590- 01); tuttavia, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). La Corte di appello ha totalmente omesso ogni considerazione sul punto, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

P.Q.M