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Sentenza — n. 19849/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for lack of specific reasoning on satellite crime penalty increase under continuation rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19849/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Brescia execution order regarding the calculation of the combined sentence for Francesco Cucumo. The defense argued that the judge failed to separately motivate the penalty increase for the satellite crime, violating procedural requirements. The court ruled that the omission of specific reasoning on the satellite penalty increase rendered the decision legally flawed and required remittal.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.: The execution judge must separately identify and motivate the penalty increase for each satellite crime in a continuation, ensuring the reasoning is proportional to the increase's magnitude.

Parole chiave

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continuation of crimes penalty increase execution order lack of motivation proportionality principle satellite crime remittal to lower court adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
In primo luogo, occorre rammentare il principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, una o ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
pen., il giudice dell'esecuzione ha considerato pena più grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 187 disp.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Il difensore di Cucunno ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta l'omessa motivazione, nonché l'illogicità manifesta della stessa, in relazione all'art. 606 comma 1, lett.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
pen., il giudice dell'esecuzione ha considerato pena più grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 187 disp.
art. 81 cod. pen
In primo luogo, occorre rammentare il principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, una o ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe
282269 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv.
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi
ex Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv.
Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013
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Testo completo

, nato a Milano, il 12/05/1956 avverso l'ordinanza emessa il 30/10/2025 dal Tribunale di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Siani; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 30 ottobre 2025, il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di Francesco Cucumo e avente ad oggetto l'applicazione della continuazione fra i reati oggetto delle seguenti sentenze:

1) sentenza del Tribunale di Milano emessa il 25.10.2022, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 30.11.2023, irrevocabile il 6.06.2024, con cui Cucumo era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 219, comma 1, 223, commi 1 e 2, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), e 10 -ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, avvinti in continuazione, ed era stato condannato alla complessiva pena di anni due, mesi otto di reclusione;

2) sentenza del Tribunale di Brescia emessa il 16.11.2021, confermata con decisione della Corte di appello di Brescia dell'11.10.2024, irrevocabile in data 11.09.2025, con cui Cucumo era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 216, comma .2, 223, comma 1, legge fall. ed era stato condannato alla pena di anni due di reclusione. Il giudice dell'esecuzione, applicata la continuazione fra i reati, ha rideterminato la pena complessiva in quella di anni tre, mesi undici di reclusione. A ragione di tale provvedimento è stato osservato che gli elementi esaminati hanno fatto emergere l'unitarietà progettuale fra le diverse violazioni della legge fallimentare e, con essa, anche della disciplina tributaria, relativamente alla prima delle due vicende esaminate.

Per la quantificazione della pena complessiva ai sensi dell'art.81 cod. pen., il giudice dell'esecuzione ha considerato pena più grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quella di anni due, mesi otto di reclusione globalmente inflitta dalla prima delle due indicate sentenze e ha fissato l'aumento per il reato oggetto della seconda sentenza in anni uno, mesi tre di reclusione, così pervenendo all'indicata pena complessiva di anni tre, mesi undici di reclusione.

2. Il difensore di Cucunno ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta l'omessa motivazione, nonché l'illogicità manifesta della stessa, in relazione all'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In particolare, la difesa prospetta tali vizi in ordine alla quantificazione dell'aumento per il reato satellite, fissato nella pena di anni uno, mesi tre di reclusione, in contrasto con i criteri da utilizzarsi per il calcolo del cumulo 2giuridico secondo il reato continuato.

Si evidenzia, in tal senso, che è del tutto mancata la motivazione alla base dell'individuazione del suddetto aumento di pena, che si configura come assolutamente apodittico e non giustificato in relazione alla sua portata così gravosa. Tenuto conto delle caratteristiche dei reati posti in continuazione, ascrivibili a un medesimo modus operandi, nonché considerato l'aumento già irrogato per il reato tributario, la quantificazione dell'aumento per il reato di bancarotta di cui alla seconda sentenza è, per il ricorrente, privo di giustificazione, avendo al riguardo il giudice del merito l'onere di motivare circa il valore ponderale attribuito a ciascun reato satellite, onde rendere conoscibili gli elementi che hanno condotto alla corrispondente determinazione, tenuto conto che l'aumento per continuazione può essere contenuto anche in un giorno di pena detentiva per ogni reato satellite.

3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che l'ordinanza impugnata si pone in linea con l'elaborazione ermeneutica sviluppatasi in tema di continuazione di reati in sede esecutiva, risultando motivata adeguatamente, sia in ordine alla scelta del reato più grave, sia in ordine alla quantificazione della pena per il reato satellite, come si desume da una lettura completa, non già parcellizzata, del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è - nei limiti devoluti dall'impugnazione - fondato e va accolto nei sensi seguenti.

2. Assodato, in quanto non oggetto di contestazione, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati suindicati, si osserva che il giudice dell'esecuzione, dopo aver acclarato la sussistenza dei presupposti per ritenere che i reati accertati e sanzionati dalle due sentenze siano il frutto di una programmazione unitaria, ha individuato nella fattispecie globalmente accertata con la sentenza sub 1) il reato più grave, muovendo dal corrispondente trattamento sanzionatorio, pari ad anni due e mesi otto di reclusione. Per quanto concerne l'aumento per la continuazione corrispondente al reato di bancarotta fallimentare accertato con la sentenza sub 2), il giudice dell'esecuzione ne ha espresso l'entità in anni uno, mesi tre di reclusione.

3. Verificando la motivazione che ha assistito la determinazione dell'aumento 3di pena nella struttura sanzionatoria esitata dall'accertata continuazione, deve rilevarsi che la corrispondente quantificazione è stata enunciata senza apparato giustificativo: l'opzione comnnisurativa non risulta sorretta da alcuna, pur sintetica, considerazione. Ciò afferisce anche al concomitante rilievo che la ricognizione del reato più grave, da determinarsi in fase esecutiva secondo il criterio fissato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., è avvenuta con generico riferimento alla violazione accertata con la sentenza sub 1): in realtà, come si trae dalle indicazioni rese in parte narrativa, quella sentenza ha accertato due reati, con quella decisione già unificati fra loro in continuazione. 3.1.

Orbene, l'elaborazione di legittimità suole sottolineare, con varietà di inflessioni ma in direzione univoca, la necessità che il giudice dell'esecuzione dia ragione dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena derivante dall'applicazione della continuazione, in modo tale da rendere noti, non solo gli elementi che sono stati oggetto del ragionamento, ma anche i canoni adottati, certo anche impiegando, quando ciò basti, le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi. Con particolare riguardo alla determinazione degli aumenti, il procedimento logico giuridico corretto esige che il giudice dell'esecuzione, quando procede alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, deve individuare il reato più grave, per gli effetti di cui all'art. 187 cit., e poi operare autonomi aumenti per i reati satellite, dando conto con adeguata motivazione degli aumenti stessi.

In primo luogo, occorre rammentare il principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, una o ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo, dando conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti, ove essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per i reati satellite (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S. Rv. 286261 - 01;

Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01). In secondo luogo, si è, in questo alveo, ribadita, in modo autorevole, l'esigenza che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, proceda anche a calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con la precisazione che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli 4aumenti di pena deve ritenersi correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681 - 01). 3.2. Nel provvedimento impugnato, già con riferimento all'operazione di scorporo, risulta adottata una motivazione omissiva, per non essere stata compiutamente enucleata la pena base che - nella continuazione interna già applicata in cognizione con la sentenza sub 1) - era stata irrogata per il reato ritenuto in quella sede più grave: invero, soltanto alla luce del corrispondente scorporo, avrebbe potuto individuarsi con sicurezza la pena per il reato più grave rilevante in sede esecutiva ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

Poi, il giudice dell'esecuzione non ha, in ogni caso, speso alcuna argomentazione giustificativa in merito alla quantificazione della pena inerente al reato fallimentare accertato con la sentenza sub 2) e divenuto satellite nell'assetto determinato dall'applicazione della continuazione da parte dell'ordinanza oggetto di verifica. Certo, non si oblitera l'obiettiva portata antigiuridica riconnessa al reato sanzionato con la sentenza sub 2), ma resta fermo che il corrispondente aumento apportato per la continuazione, non essendo di trascurabile entità, avrebbe dovuto essere giustificato con una - pur sintetica (arg. ex Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 - 01), ma - percepibile motivazione, alla stregua delle richiamate, e qui condivise, coordinate ermeneutiche.

Nella situazione data, nemmeno potrebbe - attesa la mancanza di ogni riferimento a tale snodo logico nel provvedimento in esame - reputarsi estraibile dall'ordinanza una motivazione implicita alla base dell'aumento in questione, giacché la carenza di ogni aggancio nel tessuto argomentativo del provvedimento stesso farebbe sì che l'eventuale individuazione di elementi giustificativi non connessi in modo percepibile al suddetto passaggio commisurativo apparirebbe l'espressione di una valutazione di merito: valutazione, invece, preclusa al giudice di legittimità e riservata al giudice dell'esecuzione.

4. I rilievi svolti impongono di annullare l'ordinanza impugnata per la parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio scaturente dall'applicazione della disciplina della continuazione, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013), per il corrispondente nuovo giudizio sul suddetto punto, da svolgersi con intatta libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi di diritto testé indicati. 5 P.Q.M