Sentenza — n. 19616/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAini preliminari del Tribunale diAncona;sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiestol’annullamento senza rinvio.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAncona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di Ayoub El Fakir illavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena detentiva irrogata con sentenzadel 19 giugno 2025, irrevocabile dal 13 luglio 2025.Ha argomentato che il condannato non aveva mai iniziato il lavoro, essendosi resoirreperibile, e che conseguentemente l’ente ospitante aveva revocato la propria disponibilità 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 19616/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAncona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di Ayoub El Fakir illavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena detentiva irrogata con sentenzadel 19 giugno 2025, irrevocabile dal 13 luglio 2025.Ha argomentato che il condannato non aveva mai iniziato il lavoro, essendosi resoirreperibile, e che conseguentemente l’ente ospitante aveva revocato la propria disponibilità 2.
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ini preliminari del Tribunale diAncona;sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiestol’annullamento senza rinvio.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAncona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di Ayoub El Fakir illavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena detentiva irrogata con sentenzadel 19 giugno 2025, irrevocabile dal 13 luglio 2025.Ha argomentato che il condannato non aveva mai iniziato il lavoro, essendosi resoirreperibile, e che conseguentemente l’ente ospitante aveva revocato la propria disponibilità 2.
Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge, non avendo l’assistito potutoesercitare le prerogative difensive nell’ambito del procedimento di revoca, per omessanotifica del decreto di fissazione dell’udienza.2.2 Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla trasgressioneposta a fondamento della disposta revoca.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il decreto di fissazione dell’udienza nell’incidente di esecuzione per la revoca dellapena sostitutiva, emesso il 7 ottobre 2025, non risulta notificato al condannato.Per quanto emerge dal verbale di vane ricerche redatto l’8 ottobre 2025, in esito allericerche eseguite per la notifica del decreto testé menzionato, Ayoub El Fakir non è statoreperito presso il luogo di residenza e presso l’ultima dimora, ove aveva eletto domicilioall’atto della scarcerazione in data 28 luglio 2025, data dalla quale si era reso di fattoirreperibile.A fronte delle risultanze del predetto verbale alcuna iniziativa ulteriore è stata assuntaper assicurare la rituale instaurazione del contraddittorio con l’interessato.
L’indicazione della presenza del condannato nel verbale di udienza del 1° dicembre2025 è all’evidenza frutto di un errore materiale, posto che nel provvedimento redatto incalce il Giudice dà atto che El Fakir non aveva mai iniziato i lavori perché resosi irreperibile.Alla data dell’8 dicembre 2025, alle nuove ricerche attivate a seguito del provvedimentodi revoca della pena sostitutiva, il condannato risultava ancora irreperibile.L’omessa notificazione all’interessato dell’avviso della fissazione dell’udienza dà luogoa nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179,comma 1, cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimentoEd invero, «nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato dellafissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto,rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazionedelle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui nesia obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235 – 01;conformi, tra le altre, Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D’Alfonso, Rv. 280189 -01;Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, El Marzouki, Rv. 248679 – 01;
Sez. 1, n. 12878 del19/02/2009, Di Paolo, Rv. 243739 - 01).3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, alGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Ancona.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE MONICA BONI