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Sentenza — n. 19607/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19607/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19607/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di AvellinoUdita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avellino, quale giudice dell’esecuzione, hasospeso inaudita altera parte, su richiesta del pubblico ministero che aveva proposto ricorsoper cassazione, l’efficacia dell’ordinanza con cui il 29 ottobre 2025 il medesimo giudiceaveva riconosciuto, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il vincolo della continuazione tra ireati giudicati con due sentenze irrevocabili emesse nei confronti di Teresa Lettieri.2.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc.pen; Sentenza — n. 19607/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avellino, quale giudice dell’esecuzione, hasospeso inaudita altera parte, su richiesta del pubblico ministero che aveva proposto ricorsoper cassazione, l’efficacia dell’ordinanza con cui il 29 ottobre 2025 il medesimo giudiceaveva riconosciuto, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il vincolo della continuazione tra ireati giudicati con due sentenze irrevocabili emesse nei confronti di Teresa Lettieri.2.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione ripristino dell'effetto sospensivo mantenimento della carcerazione preventiva revoca della sospensione condizionale sospensione dell'istruzione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

di AvellinoUdita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avellino, quale giudice dell’esecuzione, hasospeso inaudita altera parte, su richiesta del pubblico ministero che aveva proposto ricorsoper cassazione, l’efficacia dell’ordinanza con cui il 29 ottobre 2025 il medesimo giudiceaveva riconosciuto, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il vincolo della continuazione tra ireati giudicati con due sentenze irrevocabili emesse nei confronti di Teresa Lettieri.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Teresa Lettieri,articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge per omessa instaurazionedel contraddittorio sull’istanza di sospensione.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dispone, ai sensi dell’art. 666,comma 7, cod. proc. pen., la sospensione di un’ordinanza in precedenza emessa è adottatosenza formalità e non è suscettibile di impugnazione (Sez. 1, n. 5896 del 12/11/1996,Cecotto, Rv. 206241 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003, Di Bari, Rv.225203 – 01;

Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005, Lang, Rv. 232395 – 01; Sez. 1, n. 47657 del22/06/2016, Tromboli, Rv. 268377 - 01): nessuna norma prevede siffatta possibilità, né èpossibile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, estendere al caso inquestione la impugnabilità prevista in relazione ad altri provvedimenti giurisdizionali oprevedere la ricorribilità in Cassazione del provvedimento sotto il profilo dell’incidenza sullalibertà personale, in quanto essa è già pregiudicata o comunque limitata dalla condannairrevocabile.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE MONICA BONI