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Ordinanza — n. 19595/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19595/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19595/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rveglianza di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato larichiesta di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo a Francesco Mele ladetenzione domiciliare.2. Avverso l’ordinanza ha proposto impugnazione il difensore del condannato,articolando tre motivi, con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego della misura più ampia.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19595/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato larichiesta di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo a Francesco Mele ladetenzione domiciliare.2. Avverso l’ordinanza ha proposto impugnazione il difensore del condannato,articolando tre motivi, con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego della misura più ampia.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa lavoro sociale lavoro del detenuto dipendenza dall'assistenza sociale provvedimento professionale esclusione sociale
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Testo completo

rveglianza di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato larichiesta di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo a Francesco Mele ladetenzione domiciliare.2. Avverso l’ordinanza ha proposto impugnazione il difensore del condannato,articolando tre motivi, con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego della misura più ampia.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.

L’impugnazione è tardiva, per inosservanza del termine di quindici giorni ai sensidell’art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto il 4febbraio 2026 a fronte di notifica del provvedimento eseguita in data 16 gennaio 2026 aldifensore e in data 19 gennaio 2026 all’imputato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE MONICA BONI