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Sentenza — n. 19432/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated life change and recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19432/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Luigi Brigadieci against the Calatafimi surveillance court's refusal to grant probation. The defendant argued that the lower court failed to consider his post-crime conduct and time elapsed, violating constitutional rights regarding reintegration. The court upheld the dismissal, ruling that the trial judge's discretion on alternative measures is not reviewable unless the reasoning is illogical or incomplete, and found the lower court's assessment of the defendant's lack of genuine life change sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation holds that the trial judge's discretion in evaluating alternative measures is not subject to cassation review provided the reasoning is adequate and logically sound, even if it involves re-evaluating the defendant's conduct.

Parole chiave

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probation denial alternative measures reintegration risk judicial discretion recidivism prevention cassation review life change assessment proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
Come noto l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. di rito
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
Art. 27 Cost.
Art. 678 codice di rito

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo
Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv.
Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia
Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv.
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti
248984- 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv.
Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio
Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv.
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso
Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv.
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Testo completo

nato a Gela il 25/05/1970; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta del 05/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta respingeva la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Luigi Brigadieci con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso, nei suoi confronti, in data 4 giugno 2025 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta; con lo stesso provvedimento, invece, veniva concessa al condannato la misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Flavio Sinatra, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento con riferimento alla reiezione della richiesta di affidamento in prova. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 47 Ord. pen., 27 Cost. e 678 del codice di rito ed il vizio di motivazione rispetto alla mancata considerazione del tempo trascorso dai reati per i quali è stata invocata la misura alternativa e, in genere, della condotta da lui tenuta successivamente a tali fatti che, se correttamente valutati, avrebbero senz'altro portato alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

3. Il Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere respinto.

2. Come noto l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena. Essa può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, 2prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984- 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654-01;

Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01).

3. Rientra quindi nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto). Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

4. Ciò posto, la ordinanza impugnata non appare censurabile poiché ha dato rilievo, in modo non contraddittorio e con carattere assorbente, ai vari precedenti penali (anche per associazione di stampo mafioso), alle pendenze risultanti a carico dell'odierno ricorrente, alle precedenti concessioni di misure alternative alle quali è seguita la commissione di nuovi reati, alla inidoneità dell'attività lavorativa prospettata ed alla mancata indicazione da parte dell'UEPE, di elementi dai quali desumere un reale cambiamento di vita da parte del condannato che consentano di formulare una ragionevole prognosi di non recidivanza che è condizione essenziale per ammissione alla misura alternativa prevista dall'art. 47 Ord. pen., tenuto anche conto che in occasione della detenzione domiciliare concessagli in passato l'odierno ricorrente si è reso responsabile di evasione.

5. Pertanto, le censure difensive (peraltro, in gran parte rivalutative) non scalfiscono il congruo argomentare del Tribunale di sorveglianza rispetto al diniego dell'affidamento, ritenuto misura troppa ampia ed inidonea a prevenire la commissione di ulteriori reati.

36. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.MrTZT.ARTO 4