Cassation appeal dismissed as inadmissible because the order revoked a prior revocation, not the original suspended sentence benefit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the challenged order did not revoke the suspended sentence benefit itself, but rather revoked a previous order that had revoked it. The appellant argued that the execution judge failed to consider pending appeals regarding a prior conviction, claiming the defendant remained unconvicted. The court ruled that since the contested order favored the defendant by restoring the benefit, the appellant lacked standing to complain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 cod. pen.; Art. 27 Cost.: An appeal is inadmissible when the contested order benefits the appellant or lacks specific grievance grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
i Civitavecchia.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che chiede di dichiararsil’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia in composizionemonocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblicoministero presso lo stesso Tribunale, l’ordinanza n. 154/2020 S.I.G.E. emessa da dettoTribunale il 7 giugno 2023 nei confronti di Sergio Tcaci, con la quale era revocato il beneficiodella sospensione condizionale della pena concesso al medesimo con sentenza del 22gennaio 2015 del Tribunale di Civitavecchia (irrevocabile il 29 aprile 2015).
Ha, invero,rilevato che, a seguito della rimessione in termini per impugnare la sentenza del Tribunale diBusto Arstizio del 17 febbraio 2014 da parte della Corte di appello di Milano, risultano esserevenuti meno i presupposti per la revoca della sospensione condizionale suddetta, attesoche, prima di tale condanna, Tcaci doveva ritenersi, in ragione di detta remissione in termini,incensurato.2. Sergio Tcaci propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo,con tre distinti motivi, violazione degli artt. 163 cod. pen. e ss., 27 Cost., vizio di motivazionenonché violazione del principio del favor rei.Il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che la revoca dellasospensione condizionale della pena può avvenire solo in presenza di condanne definitive; eche nel caso di specie, il condannato è soggetto incensurato, la sentenza del 17 febbraio2014 è oggetto di impugnazione, e, pertanto, non può essere considerata irrevocabile.Il difensore insiste, quindi, per l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.L’ordinanza impugnata non ha revocato il beneficio della sospensione condizionaledella pena, ma ha revocato una precedente ordinanza che aveva, invece, revocato talebeneficio.Ne consegue che non solo il ricorrente non ha interesse a muovere delle doglianze alprovvedimento impugnato, che è a favore del suo assistito, ma che, comunque, dettedoglianze sono assolutamente aspecifiche.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO MONICA BONI