Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling revocation of suspended sentence remains valid despite new conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, upholding the appellate court's revocation of Alfio Nicolosi's suspended sentence. The appellant argued that a subsequent conviction for a prior crime should have been absorbed under the doctrine of continuation, thereby preventing the revocation. The court rejected this, noting that the cumulative sentence exceeded statutory limits for suspension, making the revocation legally necessary regardless of the new conviction's absorption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 163 c.p.: The revocation of a conditional suspension of sentence remains valid when a subsequent conviction for a prior crime causes the total sentence to exceed statutory limits, even if the new crime is legally absorbed under the doctrine of continuation.
Parole chiave
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ppello di Caltanissetta.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;letta la requisitoria del dott. Ferdinando Lignola, Sostituto Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Caltanissetta, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso ad Alfio Nicolosi con la sentenza emessal’11 giugno 2019 dal Tribunale di Enna, irrevocabile il 27 giugno 2019 di condanna alla penadi anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2800,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.p.r.309 del 1990, commesso il 28 novembre 2018.La suddetta revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.,in relazione alla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Caltanissetta del 22 giugno 2023,irrevocabile l’8 maggio 2024, per fatti commessi anteriormente al giudicato relativo alla penasospesa.2.
Alfio Nicolosi, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione,deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazionein relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 81 cod. pen., 648, 649 e650 cod. proc. pen.Il giudice dell’esecuzione ha omesso, secondo la difesa, di considerare che il giudicedella cognizione ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati accertati con sentenzadel 22 giugno 2023 e quelli oggetto della sentenza dell’11 giugno 2019, irrevocabile il 27giugno 2019.
Ne deriva che la revoca della sospensione condizionale concessa con lasentenza dal Tribunale di Enna non poteva più essere disposta, in quanto assorbita dallasentenza del 22 giugno 2023, coperta dal giudicato.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.La Corte d’appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, hacorrettamente disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa adAlfio Nicolosi con sentenza del Tribunale di Enna dell’11 giugno 2019, irrevocabile il 27giugno 2019, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., per essere intervenutacondanna, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 22 giugno2023, irrevocabile l’8 maggio 2024, per delitto commesso in epoca anteriore al passaggio ingiudicato della precedente sentenza a pena che, cumulata a quella precedentementesospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen..
La circostanza, evidenziata nel ricorso, secondo cui la seconda condanna avrebbeunificato nel vincolo della continuazione, che è una fictio iuris in favor rei, anche i fatti di cuialla condanna la cui sospensione condizionale è stata revocata e che, per tale ragione, lesentenze di condanna dovevano ritenersi slegate dalla disciplina della revoca dellasospensione, appare del tutto irrilevante, posto che, comunque, considerata l’entitàcomplessiva della pena, pari ad anni sei di reclusione (comprensivi anche dell’aumento dipena per continuazione), Nicolosi non avrebbe potuto fruire – e non ha fruito – del beneficiodella sospensione condizionale della stessa.2.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO MONICA BONI