Italian Supreme Court allows cassation appeal against surveillance judge's refusal of home detention work authorization due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Messina surveillance judge's order denying Francesco La Face's request to work at a specific association while on home detention. La Face argued the judge ignored his poverty and prior work authorization, while the Public Prosecutor requested annulment. The Court ruled the decision was invalid because the judge provided only generic assertions without substantiating why the specific work arrangement violated the conditions of home detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter comma 2 legge 354/1975; Art. 568 cod. proc. pen.: A surveillance judge's refusal of a home detention modification is subject to cassation review, and such a refusal is a violation of law if the reasoning is merely apparent, generic, or fails to coherently demonstrate why the request is incompatible with the measure's nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to di Sorveglianza di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, che ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;RITENUTO IN FATTO1. Il Magistrato di sorveglianza di Messina, con il provvedimento in preambolo, harespinto l'istanza formulata da Francesco La Face, in detenzione domiciliare, volta a ottenereuna modifica delle prescrizioni inerenti alla indicata misura alternativa e, segnatamente,l'autorizzazione al lavorare presso l’Associazione italiana assistenza consumatore europeodi promozione sociale (Aiace Aps), nella sede operativa di Giardini Naxos, nei giorni dalunedì a venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 19,00, con contratto di lavoro a tempoindeterminato.
A ragione della decisione il Magistrato di sorveglianza – dopo avere indicato ipresupposti cui è subordinata l’autorizzazione a uscire dal domicilio ove collegata allosvolgimento di attività lavorativa – ha osservato che «nella specie non ricorrono le condizionipredette, sicché non può trovare accoglimento la richiesta in quanto incompatibile con lecaratteristiche, natura e funzione della misura».
2. Avverso la menzionata ordinanza, tramite il difensore di fiducia, avv. Silvestro,ricorre per cassazione La Face, così correttamente qualificato il reclamo originariamenteproposto al Tribunale di sorveglianza. Avversa la conclusione del Magistrato di sorveglianza che avrebbe trascurato laratio dell'istituto della detenzione domiciliare, finalizzato al reinserimento del condannatonella società, omettendo di valorizzare in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza laprecedente autorizzazione a svolgere attività lavorativa di cui il ricorrente aveva giàbeneficiato, stante l’accertato stato d’indigenza, attività che era stata interrotta per ragioni alui non imputabili.Osserva, in particolare, che la modifica richiesta aveva riguardato unicamente lamodifica del luogo e del tipo di attività lavorativa.3.
Il Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 2 dicembre 2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che è corretta la riqualificazione svolta dal Tribunale di sorveglianza,ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., del reclamo proposto dalla difesa di La Facein ricorso per cassazione.Invero, avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito dirichieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47-ter,comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), deve ritenersi esperibile,trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso per cassazioneper violazione di legge (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01;
Sez. 1, n.11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013,conforme, anche se con riguardo ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza militare,Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238919).E ciò in applicazione sia dell'art. 111, penultimo capoverso, Cost., sia dell'art. 568,comma 2, cod. proc. pen., e in conformità a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza diquesta Corte (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep 1997, Lombardi, Rv. 206465) per gliomologhi provvedimenti emessi ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen.3.
Sempre in via di premessa, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione,proposto direttamente ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso provvedimenti in materia di libertàpersonale è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprenderesia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancanteo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
Un., n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Malgioglio, Rv239692; Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez.4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430)in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali,viene a mancare un elemento essenziale dell'atto qualificabile nei termini della violazione dilegge (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3,n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).4.
Osserva il collegio che proprio tale situazione si è verificata nel caso di specie.Il Magistrato di sorveglianza – a fronte della dedotta e acclarata situazione d’indigenzadel condannato che aveva, difatti, già determinato l’autorizzazione a svolgere attivitàlavorativa, sebbene di diversa natura e presso altro datore di lavoro – nell’affermare che«nella specie non ricorrono le condizioni predette, sicché non può trovare accoglimento larichiesta in quanto incompatibile con le caratteristiche, natura e funzione della misura» si èavvalso asserzioni generiche e apodittiche, ossia di proposizioni prive di efficaciadimostrativa dell'assunto, rendendo il proprio ragionamento in punto di diniegodell’autorizzazione del tutto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente; ciò che si traduce inuna motivazione meramente apparente.
5. L’ordinanza impugnata dev’essere pertanto annullata con rinvio al Magistrato disorveglianza di Messina, per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza diMessina.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI MONICA BONI