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Sentenza — n. 19302/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19302/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19302/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SORVEGLIANZA di GenovaUdita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettatol’istanza presentata nell’interesse di El Harrati Tawfik, volta ad ottenere la misuradell’affidamento in prova ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare o la semilibertà.2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, con atto dell’avv.Cristian Falcone, El Harrati Tawfik, deducendo la nullità del provvedimento impugnato aisensi dell’art. 179 cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19302/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettatol’istanza presentata nell’interesse di El Harrati Tawfik, volta ad ottenere la misuradell’affidamento in prova ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare o la semilibertà.2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, con atto dell’avv.Cristian Falcone, El Harrati Tawfik, deducendo la nullità del provvedimento impugnato aisensi dell’art. 179 cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, comma 1, lett.

Parole chiave

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procedimento in contumacia facoltà di astenersi dal testimoniare diritti della difesa esclusione del testimone protezione dei testimoni testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, con atto dell’avv.Cristian Falcone, El Harrati Tawfik, deducendo la nullità del provvedimento impugnato aisensi dell’art. 179 cod. proc. pen.
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Testo completo

SORVEGLIANZA di GenovaUdita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettatol’istanza presentata nell’interesse di El Harrati Tawfik, volta ad ottenere la misuradell’affidamento in prova ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare o la semilibertà.2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, con atto dell’avv.Cristian Falcone, El Harrati Tawfik, deducendo la nullità del provvedimento impugnato aisensi dell’art. 179 cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, comma 1, lett.

c) stesso codice,derivante dall’omesso avviso al difensore di fiducia - di cui alla nomina depositata incancelleria il 29 luglio 2024, con revoca di ogni altra nomina - avv. Davide Garbini deldecreto di fissazione dell’udienza camerale. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale disorveglianza di Genova insieme al provvedimento impugnato, emerge che l’avv. Garbini hapresentato istanza per la concessione di misure alternative, allegando la nomina, con revocadi ogni precedente difensore, datata 29 luglio 2024.L’avviso di fissazione di udienza risulta, però, essere stato notificato all’Avv.

Procopio,la cui nomina del 15 luglio 2024 era venuta meno per effetto della suddetta revoca.All’udienza risulta essere stato nominato, per l’assenza del difensore di fiducia (che,però, non era stato avvisato) un difensore immediatamente reperibile.Tanto rilevato, va osservato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta aisensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando diesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata aldifensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97,comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, dep. 2015, Maritan, Rv.263598: in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, inpresenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudiceproceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il dirittodell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett.c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).2.

Consegue da quanto sopra l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvioal Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo giudizio, che si svolgerà a seguito diregolare notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale al difensore di fiducia. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diGenova.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO MONICA BONI