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Sentenza — n. 19301/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming arrest validation nullity due to denied access to all case files.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19301/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the cassation appeal filed by Nicola Denis Arace against the preliminary judge's order validating his arrest for possession of explosives. Arace argued that the denial of access to the entire case file during the validation hearing compromised his right to defense and rendered the order null. The court found the appeal unfounded because the defense had full knowledge of all incriminating elements through the technical preliminary report, ensuring effective contradiction without prejudice.

Regesto Legislator

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Art. 391, 293, 294, 178 cod. proc. pen.; Art. 24 Cost.: Denial of access to all case files does not automatically nullify an arrest validation if the defense has full knowledge of incriminating elements via alternative documents, preserving the right to defense.

Parole chiave

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arrest validation nullity denied access to case files right to defense compromise technical preliminary report effective contradiction requirement detenzione di stupefacenti sequestro conservativo porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. pen.
Art. 293 cod. proc. pen.
Art. 294 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 24 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 9573 del 13/11/2019
Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010
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Testo completo

UNALE di LecceUdita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Sassone, chechiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Nell’interesse di Nicola Denis Arace viene proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza con la quale, in data 31 ottobre 2015, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Lecce ha convalidato l’arresto in flagranza del medesimo in quanto gravementeindiziato, in concorso con Simone Ameri, dei delitti di detenzione e porto in luogo pubblico diesplosivi e di ricettazione degli stessi, in quanto provento del delitto di fabbricazione diesplosivi senza licenza dell’autorità (108 candelotti artigianali per un totale di duechilogrammi di miscela deflagrante, rinvenuti dalle forze dell’ordine durante un controllo perstrada all’interno del veicolo a bordo del quale gli arrestati viaggiavano).2.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce violazione di legge ederronea applicazione degli artt. 391, 293, 294, 178 cod. proc. pen. e 24 Cost., per avere ilG.i.p. del Tribunale di Lecce rigettato la tempestiva eccezione sollevata dalla difesa, nelcorso dell’udienza di convalida, relativa al denegato accesso a tutti gli atti del procedimentoe proceduto alla convalida dell’arresto del ricorrente, nonostante la difesa non avesse potutoprendere visione di tutti gli atti del procedimento. Ciò avrebbe determinato unacompromissione del diritto di difesa, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata.

Ildifensore, pertanto, insiste per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Va, in primo luogo, osservato che in esso neppure risultano specificati gli atti o l’atto dicui non sarebbe stata fornita comunicazione al difensore.Tale indicazione la si evince dalla stessa ordinanza in atti, che a p. 7, rileva cheall’udienza di convalida Arace ha eccepito in via preliminare la nullità dell’udienza diconvalida per la omessa trasmissione dell’intero fascicolo al difensore; che tale eccezione èstata rigettata con ordinanza dettata a verbale, nella quale si è osservato come il contenutodell’unico atto non trasmesso alla difesa, vale a dire il verbale di perquisizione e sequestro,sia stato riportato dettagliatamente negli atti a disposizione della difesa, risultando non solodalla CNR ma anche e soprattutto dall’annotazione tecnica preliminare degli artificieriantisabotaggio del Comando provinciale di Lecce, in cui ogni singolo materiale esplosivosequestrato è stato scientificamente analizzato e qualificato in ogni suo componente con unapprofondimento analitico ben più ampio della mera elencazione di oggetti sequestrati, cheassiste un verbale di perquisizione; e che, pertanto, la difesa è stata pienamente edotta ditutti gli elementi accusatori, in relazione ai quali ha potuto esercitare pienamente il diritto didifesa.E’ vero che è principio consolidato che costituisce diritto del difensore conoscerel’integralità degli atti e dei documenti che formano oggetto della richiesta di convalida, aprescindere dalla mediazione illustrativa del pubblico ministero o del giudice (si veda Sez. 6,n. 9573 del 13/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 27862, secondo cui - sulla scia di Sez.

U, n.36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939 - in tema di procedimento di convalida, il denegatoaccesso agli atti su cui si fonda la richiesta formulata dal pubblico ministero determina unanullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento diconvalida, che deve essere eccepita nel corso della relativa udienza).E’, tuttavia, anche vero che, nel caso in esame, per quanto evidenziato dallamotivazione fornita dal giudice a sostegno del rigetto dell’eccezione, il difensore ha avuto,comunque, piena conoscenza di tutti gli elementi a fondamento della richiesta di convalida e,pertanto, non risulta esservi stato alcun pregiudizio alle esigenze difensive (in quanto risultagarantito il necessario effettivo contraddittorio, su cui fa leva la pronuncia delle Sezioni Unitesopra menzionata), neppure, peraltro, specificato dal ricorrente.2.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO MONICA BONI