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Sentenza — n. 19300/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls execution order for crime continuation due to lack of prosecutor consent under Art. 188. Dismissed

Numero d'incarto Sentenza — n. 19300/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order issued by the Judge for Preliminary Inquiries in Salerno regarding the continuation of crimes. The appellant argued that the judge failed to evaluate evidence of a common criminal design, but the court held that such requests require the prosecutor's consent under Article 188 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the lower court was remanded to retry the case with a properly formulated request adhering to statutory procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: A request for the application of the crime continuation discipline in execution proceedings is inadmissible without the prosecutor's consent and agreement on the sentence, as the judge cannot modify the settled agreement unilaterally.

Parole chiave

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crime continuation execution proceedings prosecutor consent patteggiamento inadmissible request remand for retrial judicial review riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
pen., giacché l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. consente unintervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra leparti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissensoingiustificato dell’organo requirente (Sez.
Art. 671 cod. proc. pen.
259892).Il giudice dell’esecuzione, inoltre, in mancanza del consenso o dissenso del pubblicoministero, non può entrare nel merito della richiesta, esercitando gli ordinari poteri valutatividi cui all’art. 671 cod. proc. pen., giacché l’art.
Art. 444 cod. proc. pen.
22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv.273138).Pertanto, nel caso in cui i reati oggetto della predetta richiesta siano stati giudicati consentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Sasso propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione deducendoerronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 188 disp. att.cod. proc. pen
I reati che, nel caso di specie, vengono in rilievo hanno formato oggetto di sentenzedi patteggiamento, sicché il riferimento normativo è alle disposizioni dell’art. 188 disp.
art. 444 cod. proc.pen
22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv.273138).Pertanto, nel caso in cui i reati oggetto della predetta richiesta siano stati giudicati consentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod.
art. 671 cod. proc. pen
259892).Il giudice dell’esecuzione, inoltre, in mancanza del consenso o dissenso del pubblicoministero, non può entrare nel merito della richiesta, esercitando gli ordinari poteri valutatividi cui all’art. 671 cod. proc. pen., giacché l’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka
Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Imprice
e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte delgiudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Imprice, Rv 194423;
Sez. 1, n. 18233 del 02/04/2014, Costanzo
Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, Spatola Antonino
consente unintervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra leparti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissensoingiustificato dell’organo requirente (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, Spatola Antonino, Rv.275169).
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Testo completo

di SalernoUdita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che chiedel’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diSalerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interessedi Franco Sasso di riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della continuazione tra ireati di cui a due sentenze esecutive, attribuendo rilevanza decisiva all’intervallo di tempointercorrente tra i fatti criminosi.2.

Sasso propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione deducendoerronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Invero, il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di valutare i numerosi elementidimostrativi del medesimo disegno, come la breve distanza cronologica tra i reati, lamedesima tipologia di sostanza stupefacente oggetto di cessione, l’identità del correo e lostesso locus commissi delicti e altro.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato per le ragioni che seguono, daritenersi assorbenti rispetto alle prospettazioni contenute nel ricorso.2.

I reati che, nel caso di specie, vengono in rilievo hanno formato oggetto di sentenzedi patteggiamento, sicché il riferimento normativo è alle disposizioni dell’art. 188 disp. att.cod. proc. pen., secondo cui il condannato deve concordare con il pubblico ministero l’entitàdella pena detentiva per poter chiedere l’applicazione della disciplina del reato continuato,col limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile. In talicasi, secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, la richiesta di continuazionepresentata senza l’osservanza dello schema procedimentale sopra delineato èinammissibile, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della richiestadi applicazione della disciplina della continuazione non ammettono alternative (si veda, inultimo, Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv.273138).Pertanto, nel caso in cui i reati oggetto della predetta richiesta siano stati giudicati consentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen., non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondola previsione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario che l’applicazione dellarelativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta dell’interessato e del pubblicoministero, che nel caso di disaccordo del pubblico ministero lo stesso sia ritenutoingiustificato dal giudice dell’esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limitidi cui all’art. 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte delgiudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Imprice, Rv 194423;

Sez. 1, n.18233 del 2/04/2014, Costanzo, Rv. 259892).Il giudice dell’esecuzione, inoltre, in mancanza del consenso o dissenso del pubblicoministero, non può entrare nel merito della richiesta, esercitando gli ordinari poteri valutatividi cui all’art. 671 cod. proc. pen., giacché l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. consente unintervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra leparti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissensoingiustificato dell’organo requirente (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, Spatola Antonino, Rv.275169).

Nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, come nel caso che occupa, si siapronunciato al di fuori dello schema previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., deveritenersi che l’istanza proposta al di fuori del percorso normativamente tracciato siainammissibile, anche se la legge non stabilisce alcuna conseguenza specifica, perché leindicazioni di legge sulla modalità di proposizione di questo tipo di istanza non ammettonoalternative. La mancata valutazione dell'inammissibilità della domanda da parte del giudice dimerito può essere compiuta in sede di legittimità, anche senza devoluzione con i motivi diricorso, poiché il regime del vizio è tale da consentire una pronuncia d'ufficio anche al di fuoridei motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.Gli atti vanno dunque restituiti al G.i.p. del Tribunale di Salerno affinché, eliminato ilprovvedimento assunto in forza di una richiesta inammissibile, dinanzi allo stesso ilprocedimento esecutivo possa essere introdotto validamente da una nuova domandaarticolata nel rispetto delle norme di legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indaginipreliminari del tribunale di salerno.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO MONICA BONI