Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not concern will, prosecutor consent, or sentence content.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the alleged ground for non-punishment did not fall within the limited scope of admissible cassation grounds for plea agreements in appeal. The appellant argued for a broader review of non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while the court noted that post-2017 reforms restrict appeals to issues regarding the parties' will, the prosecutor's consent, and the sentence's content. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In matters of plea agreements in appeal, cassation appeals are admissible only for grounds relating to the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and the content of the judge's ruling.
Parole chiave
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appello di Roma;udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro.RITENUTO IN FATTOLa Corte d’appello di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen.pen., nei confronti di Wang Yushan, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorsoper cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando il mancato approfondimento diuna delle cause di non punibilità di cui al primo comma dell’art. 129 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cuiall’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, giàelaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice.
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appenaelencati.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO MONICA BONI