Cassation court dismisses appeal regarding suspension of execution for residual sentence exceeding four years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to suspend the execution of a prison sentence. The appellant, Gabriella Cassano, argued that her residual sentence should have been suspended under Article 656 of the Code of Criminal Procedure once it fell below four years, citing Constitutional Court precedent. The Court ruled that the statutory threshold for suspension was not met at the time of the order because the residual sentence remained above the four-year limit, rendering the lower court's decision legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 5, cod. proc. pen.; The suspension of execution applies only when the residual sentence is strictly below four years, excluding cases where the sentence exceeds this threshold despite prior deductions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sentita la relazione fatta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigettodel ricorso;lette le memorie dell’Avv. Luigi Piccinni.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Gabriella Cassano, direttaalla sospensione e/o alla declaratoria d’inefficacia, a far data dal 4 novembre 2025,dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero il 17 ottobre 2025 per la penaresidua di anni 4 e giorni 18 di reclusione in relazione alla sentenza di condanna pronunciatadal medesimo Tribunale in data 21 febbraio 2025, irrevocabile il 18 marzo 2025.Dato atto del rigetto di pregressa istanza con cui la condannata chiedeva fosseannullato o dichiarata nullo l’ordine di esecuzione per omesso computo delle detrazionispettanti ai sensi degli artt. 54 Ord. pen. e 656, comma 10 bis, cod. proc. pen., il Tribunaleha rigettato l’incidente di esecuzione, argomentando che l’obbligo di sospensione operaentro le soglie quantitative di pena fissate dal comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen. e neilimiti di cui ai successivi commi 9 e 10.2.
Avverso l’ordinanza i difensori dell’interessata, Avv.ti Luigi Piccinni e Paolo Spalluto,hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, con cui hannoeccepito violazione di legge e vizio di motivazione.Rilevato che erano estranei all’incidente di esecuzione i riferimenti del giudice al rigettodella precedente istanza, con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 656, comma 10-bis,cod. proc. pen., si sono doluti dell’omessa sospensione dell’ordine di esecuzione, benché adecorrere dal 5 novembre 2025 la pena che la condannata avrebbe dovuto scontare fosseinferiore a quattro anni di reclusione, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n.41 del 2 marzo 2018, nonché il precedente di questa Sezione, n. 34427 del 02/07/2018,Calabrese, Rv. 273857 – 01, ed eccependo, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art.656, comma 5, cit. per violazione del canone di ragionevolezza e disparità trattamento.3.
Con la requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto ilrigetto del ricorso.4. Con memoria ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e successiva memoria di replicaalla requisitoria del pubblico ministero, l’Avv. Luigi Piccinni ha insistito nei motivi di ricorso,rivendicando l’innocenza dell’assistita a dispetto della condanna riportata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. La sospensione dell’esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati neicui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l’immediatoingresso in carcere, dando loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenereuna misura alternativa alla detenzione (così Corte cost., sent. n. 90 del 2017).Il Giudice delle leggi ha rimarcato «la dimensione normativa ancillare» dellasospensione dell’ordine di esecuzione rispetto alle finalità delle misure alternative,sussistendo un «tendenziale collegamento» della sospensione rispetto ai casi di accessoalle predette misure (Corte cost., sent. n. 41 del 2018): il meccanismo sospensivo mira arisparmiare il carcere al condannato che possa, ab initio, godere di una misuraspecificamente congegnata per favorirne la risocializzazione.
In coerenza con questa funzione, ove il quantum di pena da scontare, anche se residuodi maggior pena, consenta al condannato di accedere alle misure alternative, è dovere delpubblico ministero disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, in modo da permettereall’interessato la presentazione della relativa istanza senza subire, nelle more delladecisione, la privazione della libertà personale.La ratio esposta non è evidentemente riscontrabile nei confronti del condannato, giàdetenuto in esecuzione pena, che nel corso dell’espiazione maturi un residuo inferiore aiquattro anni di reclusione: questi può accedere alle misure alternative dalla condizionedetentiva,ma attende in vinculis la definizione del procedimento innanzi alla magistratura disorveglianza, senza che alcun profilo di irragionevolezza o disparità di trattamento sia inconcreto ravvisabile alla stregua delle argomentazioni esposte.È questo il caso dell’odierna ricorrente, la quale non contesta l’iniziale legittimitàdell’ordine di esecuzione, ma si duole dell’omessa sospensione al raggiungimento di unresiduo di pena inferiore alla soglia fissata dalla legge.Inconferente risulta il richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciatadalla Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 2018 che, proprio nell’ottica del richiamatoparallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e sospensionedell’esecuzione della pena, ha censurato il mancato adeguamento dell’art. 656, comma 5,cod. proc. pen. a seguito dell’introduzione al comma 3-bis dell’art. 47 Ord. pen., per effettodell’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dell’affidamento in prova, cosiddetto“allargato”, per pene da espiare fino a quattro anni di detenzione.A tale intervento del Giudice delle leggi è strettamente collegato il principio di dirittostabilito da questa Sezione, secondo cui «in tema di esecuzione di pene detentive brevi, aseguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (v.
C. Cost. n. 41 del 2018) dell'art.656, comma 5, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione ha il dovere di esaminare ladomanda del detenuto di sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione relativo a penasuperiore a tre anni ma inferiore a quattro e, in presenza degli altri presupposti di legge, diprovvedere al ripristino della facoltà del medesimo di proporre, da libero, istanza di misuraalternativa, con tempestiva sospensione dell'esecuzione, a condizione che analoga istanzadi misura alternativa, proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena cui l'istanza stessa siriferisce, non sia già stata oggetto di decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza».Il precedente giurisprudenziale non è pertinente al caso in esame, essendoincontestato che Gabriella Cassano non poteva beneficiare della sospensione dell’ordine aisensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., poiché alla data di emissione doveva scontareuna pena residua, al netto del presofferto, superiore ai quattro anni di reclusione.Ne consegue che correttamente il giudice dell’esecuzione ha disatteso l’istanzaproposta dalla condannata.3.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIACOMO ROCCHI