Cassation court dismisses appeal for driving with revoked license, citing double conformity and prescription suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mastrovito Gianluca inadmissible due to manifest lack of standing and procedural defects. The appellant challenged a conviction for driving with a revoked license, arguing the car was stationary and that the statute of limitations had expired. The court rejected these claims, affirming that the appellate judgment and lower court decision form a single organic entity and that the prescription period was suspended during the appeal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 157, 159 c.p.: In cases of double conformity, the appeal judgment and first-instance decision form a single organic entity for motivation assessment, and the prescription period is suspended during the appeal process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ello di Napoli.Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Gallo;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEOVIOLA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Letta la memoria depositata dalla difesa di Mastrovito Gianluca in data 13aprile 2026.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 16 ottobre 2025,confermava la sentenza emessa nei confronti di Mastrovito Gianluca dalTribunale di Benevento per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159/2011, perché siponeva alla guida di un’auto Mercedes Benz con patente di guida revocata aseguito della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale di P.S.Le sentenze di merito ricostruivano la vicenda fattuale esponendo che indata 23 aprile 2019 l’imputato era stato controllato dagli appartenenti allaPolstrada mentre era alla guida dell’auto sopra indicata, sebbene allo stessofosse stata revocata la patente a seguito della sottoposizione alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con decreto della Prefettura diBenevento del 03.01.2015.2.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia affidandosi a tre motivi.2.1. Con il primo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione,rappresentando, come già sostenuto nell’atto di appello, che Mastrovito era statocontrollato mentre l’autovettura era ferma nel parcheggio dell’Ospedale,circostanza non idonea a provare che l’imputato fosse alla guida dell’auto.2.2. Con il secondo motivo denuncia la omessa motivazione in ordine aldiniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2.3.
Con il terzo motivo lamenta la omessa motivazione circa l’avvenutodecorso del termine di prescrizione del reato.3. La difesa di Mastrovito Gianluca ha depositato una memoria in data 13aprile 2026, con la quale insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi diricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.2. Innanzitutto, va premesso che, in presenza di una doppia conformeaffermazione di responsabilità, come nel caso di specie, la sentenza appellata e quelladi appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integranovicendevolmente, formando un tutto organico e inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità dellamotivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventualicarenze di quella di appello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617- 01;
Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3,n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 11220 del13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994,Albergamo, Rv. 197250).Inoltre, costituisce orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenzadella Corte di legittimità l’affermazione secondo cui, nel caso di doppia conformità,sia ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella delladecisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenzanon contengano elementi e argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; ilgiudice di appello, infatti, nel controllare la fondatezza degli elementi su cui si reggela sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferitedall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice,con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente ecriticamente censurate.
La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua,in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono"l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzionidifensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iterargomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che talimotivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettatedalla parte (Sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061).3.1.
Tanto premesso, in ordine al primo motivo di ricorso, la difesa propone unaserie di argomentazioni che riguardano il merito della vicenda, come tali inammissibiliin questa sede.La Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine alle ragioni per lequali Mastrovito Gianluca è stato ritenuto responsabile del reato a lui contestato. Lamotivazione risulta essere aderente all’istruttoria dibattimentale, dalla qualeemerge che Mastrovito è stato dapprima visto e poi successivamente fermato perun controllo dagli operatori di p.g. mentre era alla guida di un’auto, sebbene allostesso fosse stata revocata la patente a seguito della sottoposizione alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con decreto della Prefettura diBenevento del 03.01.2015.3.2.
La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato anche in ordine alleragioni poste a fondamento del diniego di riconoscimento delle circostanzeper qualificare negativamente la personalità dell’imputato.3.3. Parimenti manifestamente infondato va dichiarato il terzo motivo diricorso, attinente al decorso del tempo necessario a prescrivere il reato.La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica aireati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentreper i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dallalegge n. 134 del 2021 (Sez.
U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175- 01).Alla luce di tali considerazioni nel caso in esame il termine prescrizionale non ècertamente decorso, poiché, in ragione della disciplina applicabile al reatocommesso il 23 aprile 2019, ratione temporis, al termine ordinario di cui all’art. 157cod. pen., pari ad anni quattro, si deve sommare il termine indicato dall’art. 159,secondo comma, cod. pen., nella formulazione in vigore dal 4 agosto 2017 fino al31 dicembre 2019 per i fatti commessi in tale lasso temporale. Si tratta dellasospensione del corso della prescrizione per il periodo che va dal termine per ildeposito delle motivazioni della sentenza fino alla pronuncia del dispositivo dellasentenza di grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore ad un annoe sei mesi.4.
Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI GALLO GIACOMO ROCCHI