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Sentenza — n. 19051/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on costs but dismisses appeal on lack of interest due to phone return.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19051/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the lower court's order declaring the appeal inadmissible. While the lower court found the appeal lacked interest after the seized phone was returned, the appellant argued the prosecutor could still access data. The Court held that since the seizure ended after the appeal was filed, the lack of interest did not apply to the cost penalty, but the appeal regarding the seizure's validity remained inadmissible due to insufficient evidence of data extraction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation annuls the lower court's order declaring an appeal inadmissible for lack of interest if the interest arose after the appeal was filed, but dismisses the appeal if the party fails to prove specific investigative data extraction from the seized device.

Parole chiave

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lack of interest seizure of smartphone investigative data extraction costs of proceedings Cassation appeal admissibility procedural interest forensic copy extraction sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
Sez. 3, n. 3349 del 2026
Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024
Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025
Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025,Rv.
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Testo completo

el Tribunale del Riesame di Biella.Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Gallo.Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che hachiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.Lette le conclusioni riportate nella memoria depositata in data 8 aprile 2026dalla difesa di Pozzato Grazia, che ha chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato, ribadendo i motivi riportati nel ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale del Riesame di Biella, con ordinanza del 29 gennaio 2026dichiarava inammissibile per carenza di interesse l’istanza di riesame presentata daPozzato Grazia avverso il decreto del Pubblico Ministero con il quale erano staticonvalidati la perquisizione veicolare e personale ed il sequestro probatorio eseguitid’iniziativa della polizia giudiziaria a carico di Pozzato Grazia, alla quale erano statoposto sotto sequestro, tra le altre cose, un telefono cellulare marca IPHONE 14 conla relativa scheda telefonica.

Il Tribunale riteneva che l’impugnazione fosseinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell’avvenutodissequestro e restituzione del telefono in favore di Pozzato Grazia.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Pozzato Grazia,articolando un unico motivo, con il quale rappresenta la carenza di motivazione deldecreto di sequestro del P.M. e afferma la sussistenza di un concreto e attualeinteresse della Pozzato alla impugnazione, derivante dalla circostanza che il P.M. nelperiodo in cui lo smartphone è stato in sequestro ha potuto compiere attivitàistruttorie ed acquisire informazioni dal contenuto del bene in sequestro.

La difesarappresenta che, diversamente opinando, il P.M. potrebbe acquisire informazioniriservate e personali dell’indagata attraverso la predisposizione di un sequestrocompiuto in violazione di legge.2.1. Nelle conclusioni la difesa ribadisce la richiesta di declaratoria del decreto diconvalida del sequestro e censura il provvedimento impugnato nella parte in cui hacondannato Pozzato Grazia al pagamento delle spese del procedimentoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve ritenersi fondato, limitatamente al motivo riguardante lacondanna alle spese del procedimento a carico di Pozzato Grazia.2.

Come anticipato, la difesa impugna il provvedimento del Tribunale delRiesame di Biella che, con ordinanza del 29 gennaio 2026, dichiarava inammissibileper carenza di interesse l’istanza di riesame presentata nell’interesse di PozzatoGrazia avverso il decreto del Pubblico Ministero con il quale veniva convalidato ilsequestro di un telefono cellulare. Il Tribunale riteneva che l’impugnazione fosseinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell’avvenutodissequestro e restituzione del telefono in favore dell’avente diritto Pozzato Grazia.2.1.

Il punto di partenza per valutare il ricorso è la sentenza delle Sezioni UniteAndreucci, la quale ha affermato il principio secondo cui “è ammissibile il ricorso percassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestroprobatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti larestituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedottol'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati” (Sez. U, n. 40963del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01).

In motivazione le Sezioni Unite hannoprecisato che l’interesse all'impugnazione deve essere “concreto ed attuale, specificoed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi dellalesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazionicontenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi riteneresufficienti allo scopo generiche allegazioni". In tal senso, proprio nella descrittamotivazione delle Sezioni Unite si legge che "quanto all'acquisizione delle copie (...)che trattasi di materiale verosimilmente di natura documentale, rispetto al quale ilricorrente non ha indicato quale fosse l'interesse alla esclusiva disponibilità delleinformazioni in essi contenute, limitandosi a riferimenti del tutto generici a non meglioprecisate 'intrusioni nella sfera personale' che il sequestro del materiale 'attinentealla professione' avrebbe determinato".2.2.

Deve ritenersi che l’insieme delle descritte considerazioni, elaborate inrelazione al sequestro probatorio di un computer, possano valere certamente ancheper quanto riguarda il sequestro probatorio di uno smartphone, nel caso in cui il benesia stato restituito al proprietario, previa estrazione dei dati in esso contenuti secondole indicazioni fornite dal pubblico ministero. In tal senso, di recente la Corte haaffermato che “In tema di riesame, sussiste l'interesse a proporre la relativa richiestain capo al proprietario di un telefono cellulare contenente dati informatici, di cui siastato disposto il sequestro probatorio, anche nel caso in cui il bene sia stato giàrestituito all'avente diritto previa estrazione di "copia forense", senza che sianecessario dimostrare la disponibilità esclusiva di quanto in esso contenuto, essendolo "smartphone" un dispositivo destinato, per sua natura, a raccogliere informazionipersonali e riservate”. (Sez. 6, n. 40677 del 02/12/2025, Rv. 289038–01;Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025,Rv. 288535–01;

Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025,Rv. 288682-01).2.3. Non sono mancate, comunque, pronunce che, valorizzando il dictumdelle Sezioni Unite Andreucci, hanno ribadito la necessità di un "interesse concretoed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementiunivocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti allaindisponibilità delle informazioni contenute nel documento”, interesse che deveessere evidenziato dalla parte in tutte le ipotesi in cui vi è stato il sequestro dellosmartphone, anche laddove vi sia stata la estrazione di dati a fini investigativi (siveda in motivazione Sez. 3, n. 3349 del 2026, n.m.; sul punto anche Sez. 2, n.37409 del 10/09/2024, Rv. 286989 – 01;

Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025,Rv. 289097-01; Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025 Rv. 289097 – 01).3. Tanto premesso, nel caso oggetto del ricorso non emerge dagli atti che, nelcorso della sottoposizione al vincolo del telefono cellulare, vi sia stata la estrazionedella “copia forense” dei dati contenuti nello smartphone, né la difesa harappresentato elementi dai quali dedurre l’avvenuta estrazione, dalla memoria dellosmartphone, di dati sensibili a fini investigati. Il ricorrente, quindi, al di là di ungenerico riferimento ad una ipotetica apprensione di dati sensibili contenuti nellosmartphone, non ha allegato alcun elemento concreto e specifico dal quale dedurreche vi sia stata le estrapolazione di dati rilevanti contenuti nel telefono caduto insequestro, circostanza che impone di ritenere, alla luce delle considerazioni sin quieffettuate, la carenza di interesse alla impugnazione del provvedimento, conconseguente inammissibilità del ricorso.4.

Come anticipato, deve ritenersi fondato il motivo di ricorso relativo allacondanna alle spese del procedimento di Pozzato Grazia, contenuta nelprovvedimento impugnato.Sul punto va detto che la decisione delle Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011,Marinaj, Rv. 251694, ha precisato che, in materia di impugnazioni, la nozione della"carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa dellapersistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cuiintervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, operché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia persoogni rilevanza per il superamento del punto controverso.

In motivazione, la Corte haanche affermato che "Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria,considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiuntoalla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzionedinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi disoccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)".Ebbene, nel caso in oggetto, la condizione che ha fondato la pronuncia di carenzadi interesse all’impugnazione di Pozzato Grazia, realizzatasi con il dissequestro e larestituzione del telefono cellullare, si è verificata in un momento successivo allapresentazione del ricorso innanzi al Tribunale del Riesame, circostanza che, inossequio al principio sopra riportato, impone l’annullamento senza rinviodell'ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna della richiedente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna dellarichiedente il riesame al pagamento delle spese processuali e dichiara inammissibilenel resto il ricorsoCosì è deciso, 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI GALLO GIACOMO ROCCHI