Italian Court dismisses extraordinary appeal as inadmissible for raising new substantive merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible because it raised new substantive arguments regarding factual errors and attribution of responsibility. The appellant contested the lower court's finding of market manipulation and the link between press releases and the defendants, but these were deemed non-essential to the original judgment's logic. Consequently, the court rejected the appeal, emphasizing that the Court of Cassation cannot re-examine factual reconstructions or introduce new grounds that were not part of the original litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The extraordinary appeal under Art. 625 bis is limited to correcting material errors or omissions essential to the original decision; it cannot be used to re-litigate substantive facts or introduce new arguments regarding the reconstruction of criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
olta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria con cui il Sost.Procuratore Generale ha Aldo Esposito ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso;vista la memoria della costituita parte civile CONSOB ;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa in data 12 febbraio 2025 (n. 19699 del 2025) la V Sezione diquesta Corte ha rigettato i ricorsi all’epoca introdotti da Franchi Fernando, Franchi Roberta emaggio 2024.Per effetto di detta decisione è divenuta irrevocabile la decisione di merito, con cuidi manipolazione del mercato (contestate in due distinti procedimenti, poi riuniti in secondogrado).2.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso straordinario – nelle forme di legge –Il ricorso si articola in due punti, nell’ambito dei quali il ricorrente esprime le sue tesi, inpunto di esistenza di un errore di fatto, incidente sull’esito del ricorso.Al primo punto si ritiene errata la decisione di questa Corte di Cassazione nella parte incui si è ritenuto sussistente un comportamento teso a cagionare una sensibile alterazionedel prezzo degli strumenti finanziari.A fronte degli sporadici acquisti il prezzo si è incrementato appena dello 0,46% ed inogni caso le condotte del Franchi avevano una finalità diversa rispetto a quella manipolativa.La Corte avrebbe ragionato su un dato di partenza errato, perché le condizioni di mercatorelative al titolo CHL non erano mutate.Al secondo punto si contesta sia la effettiva riconducibilità al ricorrente delconfezionamento dei comunicati stampa (redatti dalla società CHL) che l’analisi del lorocontenuto.3.
Ha depositato memoria la parte civile CONSOB, con richiesta di declaratoria diinammissibilità del ricorso straordinario, sostenuta da argomentazioni correlate alla naturadell’istituto azionato.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.2. Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. per tutte Sez. U, n.16103 del 27/3/2002, ric. Basile) il particolare strumento dell’art. 625 bis cod. proc. pen. èteso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, soloquando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto lacui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi.O ancora, lì dove, sempre per una vera e propria svista materiale (disattenzione diordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso,dotato del requisito della decisività.Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico che ha condottoalla decisione impugnata rappresenta, inoltre, il presupposto essenziale affinché si possapervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v.
Sez. III n. 47316 del 1/6/2017, Rv.271145) così come è nettamente da escludersi (come ribadito in Sez. U, n. 18651 del26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01) la possibilità di realizzare in sede di ricorsostraordinario un ulteriore sindacato su «scelte valutative o interpretative» realizzate nelladecisione emessa dalla Corte di Cassazione.3. Ora, nel caso in esame va affermato che questa Corte di legittimità, quanto allacondotta manipolativa realizzata con le operazioni di vendita e revoca della vendita, haesaminato il contenuto del ricorso senza omissione alcuna, anche nella parte in cui sisosteneva (come adesso) l’esistenza di una finalità diversa da quella manipolativa.Nella risposta al motivo la sentenza impugnata affronta il tema in diritto ribadendo lanatura di reato di pericolo concreto del delitto contestato (comportamenti diretti a cagionareuna sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari) ed evidenzia come i giudicidel merito abbiano fatto buon governo dei principi ermeneutici elaborati in sede di legittimità.Inoltre, a pagina 16 della sentenza impugnata viene affrontato il tema della pretesa diversafinalità delle operazioni, con argomentazioni che portano a ribadire la logicità dellaricostruzione operata in sede di merito.Al netto della riproposizione di tesi difensive con le quali la Corte d'appello s'eraconfrontata con motivazione ritenuta razionale dalla V sezione, è del tutto eccentrica, nellaprospettiva dei presupposti del ricorso straordinario, l'affermazione secondo cui la sentenzadella V sezione sarebbe basata su un dato - le mutate condizioni di mercato - non sorrettoda alcun riscontro con non precisati dati reali, posto che il giudice di legittimità devecontrollare la tenuta della motivazione della decisione impugnata (anche, al limite, rispettoalle prove, quando sia denunciato un travisamento).La tesi per la quale le mutate condizioni di mercato costituirebbero un dato introdottoper la prima volta dalla Corte di cassazione, oltre ad essere meramente assertiva, collidecon il fatto che la V sezione correla esplicitamente - tenendo conto del riconosciuto vincolodella continuazione (punto 6.1)- la vicenda della vendita delle obbligazioni e quella dellavendita delle azioni della medesima società (a proposito della quale – v. p. 13 della sentenzadella V sezione - emerge che lo stesso ricorso aveva evidenziato la contrazione dei ricaviche si era riverberata sulla quotazione del titolo).
Quanto al secondo punto, analogamente, non si comprende quale possa esserel’errore percettivo oggetto di denuncia, posto che il motivo introduce una doglianzasostanzialmente nuova rispetto al contenuto dell’originario ricorso e comunque eccentrica,posto che i comunicati stampa – che, nella prospettiva della responsabilità penale dicarattere personale, postulano una indagine che ne verifchi l’attribuzione a persone fisiche enon a una società - sono stati razionalmente attribuiti anche al Franchi Fernando sia inragione della complessiva ricostruzione concorsuale dei fatti e sia in ragione della vesterivestita di a.d. della società CHL spa.A ciò deve aggiungersi che, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, la sentenzadella V sezione non afferma che la sorella dei Franchi era stata alla guida della società, mache la cessione delle azioni era stata fatta a favore di altro componente- la sorella, appunto -della famiglia da sempre alla guida della società (la famiglia, non il componente).Ciò posto il ricorso straordinario tende ad ignorare – in realtà – le ragioni per cui è statorespinto il ricorso originario e tende a riproporre temi di puro merito che giammai potrebberoessere esaminati da questa Corte di legittimità in sede di ricorso straordinario, posto che sitratta di apprezzamenti in fatto che riguardano la ricostruzione delle condotte delittuose,estranee al perimetro dell’intero giudizio di legittimità.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore dellacassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in eurotremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.
Va inoltre accolta la richiesta di condanna allarifusione delle spese sostenute dalla resistente parte civile, quantificate come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna,inoltre, Franchi Fernando alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile CONSOB che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI GIUSEPPE DE MARZO