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Sentenza — n. 19029/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order, reclassifying opposition as inadmissible cassation appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19029/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the execution judge's order declaring an opposition inadmissible, reclassifying the act as a cassation appeal. The defendant argued the judge violated procedural rules by failing to hold a hearing and by not suspending proceedings pending the outcome of a prior cassation case. The court held that the judge correctly identified the act as a cassation appeal under the principle of favor impugnationis but found the underlying appeal manifestly unfounded and procedurally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5 cod. pen.; Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.: An opposition against an execution judge's order revoking conditional suspension of sentence must be reclassified as a cassation appeal; if the appeal is manifestly unfounded, it is declared inadmissible without remittal.

Parole chiave

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conditional suspension revocation cassation appeal reclassification favor impugnationis principle execution judge authority procedural inadmissibility manifestly unfounded appeal suspension of proceedings revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5 cod. pen.
Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato de planoinammissibile l’opposizione proposta in data 16 settembre 2025 da Jessica Grisetti, ai sensidell’art. 667, comma 4, cod.
Art. 666, comma 6 cod. proc. pen.
288840 – 01 si è evidenziato che il primo rito "ordinario", disciplinato dall'art. 666 cod.proc.
Art. 168, comma 1, nr. 1) cod. pen.
4219/14 è statacorrettamente disposta nel rispetto del dettato dell'art. 168, comma 1, nr.
art. 34 cod. proc. pen
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 34 cod.
art. 666 cod.proc. pen
288840 – 01 si è evidenziato che il primo rito "ordinario", disciplinato dall'art. 666 cod.proc.
art. 667 cod. proc. pen
Il rito "speciale" si applica allecompetenze del giudice dell'esecuzione per cui tale rito sia espressamente previsto, equindi, allo stato, a quelle disciplinate dall'art. 667 cod. proc. pen., e dall'art.
art. 676 cod. proc.pen
pen., e dall'art. 676 cod. proc.pen., che richiama l'art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 41558 del 17/12/2025
Sentenza n. 4219/14
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Testo completo

TRIBUNALE di Bergamoudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che haconcluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato de planoinammissibile l’opposizione proposta in data 16 settembre 2025 da Jessica Grisetti, ai sensidell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del 1° settembre 2025 conil quale il medesimo Giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di sospensione o dirinvio del procedimento di esecuzione nr. 450/25 o di rigetto della richiesta, avanzata dalpubblico ministero, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa consentenza del Tribunale di Bergamo del 15.5.2014, modificata con sentenza della Corte diappello di Brescia dell'11.12.2014, irrevocabile il 27.06.2020, in attesa dell’esito del giudizioinnanzi alla Corte di cassazione, proposto dalla stessa Grisetti avverso l'ordinanza delTribunale di Bergamo del 23.7.2025 di rigetto dell'istanza di concessione della sospensionecondizionale della pena inflitta con la sentenza n. 1112 del 19.9.2024.

In precedenza conordinanza dell'1.9.2025 lo stesso Giudice dell'esecuzione aveva disposto la revoca dellasospensione condizionale della pena, richiesta dal p.m..2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Jessica Grisetti, per il tramitedel difensore di fiducia, avv. Dario Marchese, deducendo tre motivi di ricorso, di seguitoenunciati.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 34 cod. proc. pen.,evidenziando la nullità del provvedimento impugnato in quanto non avrebbe potuto essereadottato dallo stesso giudice persona fisica, dovendosi ritenere che con l’espressione«opposizione allo stesso giudice si intende stesso ufficio giudiziario» e non stesso giudicepersona fisica.2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione della legge processualeper avereil Giudice dell'esecuzione omesso di trattare nel contraddittorio il giudizio diopposizione ex articolo 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente nullità delprovvedimento adottato.2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge per avere il Tribunale omessodi sospendere il procedimento e di rinviare la decisione fino alla conclusione del giudizio diCassazione avente ad oggetto il mancato riconoscimento della sospensione condizionaledella pena comminata con la sentenza n. 1112/24.La difesa eccepisce che la sospensione o il rinvio della decisione concernente ilprocedimento n. 450/2025 SIGE doveva necessariamente essere disposta in quanto ilprocedimento concernente il diniego della sospensione condizionale della pena comminatacon la sentenza n. 1112 del 2024 non si era concluso e la decisione del procedimentodipendeva dalla preliminare risoluzione di quello pendente innanzi alla Corte di cassazione,potendosi determinare un contrasto tra provvedimenti.3.

Il Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, ha chiesto il rigetto delricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2. Va in premessa ricordato che, come affermato da precedenti decisioni di questaCorte (cfr. Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, n.m.; sez. 7, n. 10285 del30/01/2025, Bajraktar, n.m.; sez. 1, n. 19726 del 04/04/2024, PMM Taranto, n.m.), nella fasedell'esecuzione penale, disciplinata dal libro X del codice di procedura penale, si possonoconfigurare due riti.In particolare, nella pronuncia Sez. 1, n. 35854 del 22/10/2025, Esposito,Rv. 288840 – 01 si è evidenziato che il primo rito "ordinario", disciplinato dall'art. 666 cod.proc. pen., prevede che il provvedimento del giudice dell'esecuzione sia emesso a seguito diudienza camerale con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero,salvo che la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata - in quanto propostain difetto delle condizioni di legge o in quanto mera riproposizione di altra analoga istanzagià rigettata - nel qual caso il provvedimento deve essere emesso senza formalità diprocedura.

Contro il provvedimento emesso a seguito dell'udienza camerale, o contro ilprovvedimento di inammissibilità emesso de plano, è ammesso quale unico mezzo diimpugnazione il ricorso per cassazione. Un secondo rito, per così dire, "speciale", prevede,invece, che il giudice provveda sempre senza formalità di procedura, mediante ordinanzacomunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. In tal caso, avverso taleprovvedimento emesso de plano, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. indica, quale mezzo diimpugnazione, l'opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanzaimpugnata, che dovrà valutare l'opposizione a seguito di contraddittorio orale in udienzacamerale.

Avverso il provvedimento emesso a seguito dell'udienza camerale, in cui è decisal'opposizione, può essere proposto ricorso per cassazione. Il rito "speciale" si applica allecompetenze del giudice dell'esecuzione per cui tale rito sia espressamente previsto, equindi, allo stato, a quelle disciplinate dall'art. 667 cod. proc. pen., e dall'art. 676 cod. proc.pen., che richiama l'art. 667 citato, che sono:

1) dubbio sull'identità fisica della personadetenuta;

2) estinzione del reato dopo la condanna;

3) estinzione della pena quando questanon consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale; 4)pene accessorie;

5) confisca;

6) restituzione delle cose sequestrate;

7) riduzione della penain executivis per effetto dell'applicazione della norma di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod.proc. pen.3. Tanto precisato, deve rilevarsi che, nella fattispecie, pendente il giudizio diCassazione per l’annullamento del provvedimento del Giudice dell’esecuzione che avevarespinto la richiesta di sospensione condizionale della pena in relazione alla sentenza delGiudice dell’udienza preliminare n. 1112 del 2024, la Procura della Repubblica di Bergamo,in forza di tale intervenuta condanna, ha promosso incidente di esecuzione per ottenere larevoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 4219dell'11.12.2014 della Corte di appello di Brescia.

In ragione della pendenza del giudizio dilegittimità, la difesa ha chiesto che la trattazione dell’incidente di esecuzione fosse rinviato,ma il giudice dell’esecuzione fissata, ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen,l’udienza in camera di consiglio, ha respinto l’istanza di rinvio disponendo la revoca dellasospensione condizionale della pena, inflitta con la predetta sentenza n. 4219 del 2014. Laricorrente ha impugnato tale provvedimento proponendo opposizione innanzi al medesimogiudice, il quale si è pronunciato sull’impugnazione, dichiarandola inammissibile ai sensidell’art. 666, comma 2, perché l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo non èprevista da nessuna norma di legge e comunque perchè la richiesta di rinvio della decisioneera reiterativa di analoga istanza, sulla quale si era già provveduto.Ciò puntualizzato, si deve affermare che il Giudice dell’esecuzione è incorso nellaviolazione della disposizione di cui all’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

Nonostante ilrimedio attivato dalla difesa della condannata sia stato qualificato come opposizioneproposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ciò nondimeno il Giudicedell’esecuzione, rilevata la volontà della ricorrente di impugnare il provvedimento col quale èstata disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessocon la sentenza dell'11.12.2014, provvedimento che è suscettibile di essere impugnatosoltanto con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. edinapplicazione del principio del "favor impugnationis", avrebbe dovuto riqualificarel’opposizione come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte.4.

Alla stregua dei principi enunciati, il provvedimento impugnato è, dunque, illegittimo edeve, pertanto, essere rimosso; al contempo, l’atto di opposizione della ricorrente del 16settembre 2025 va riqualificato da questa Corte quale ricorso per cassazione e quindivalutato nei relativi motivi, che risultano manifestamente infondati.Col predetto atto di impugnazione, la difesa ha lamentato che l’ordinanza del giudicedell’esecuzionesarebbe ‹‹ingiusta e gravatoria in ragione del fatto che ragioni dipregiudizialità, opportunità e buon senso imponevano al Giudice dell’esecuzione di rinviarela decisione in merito all’istanza di revoca avanzata dal Pubblico Ministero››.Si tratta di doglianza con la quale, deducendosi l’opportunità di differire la decisione inpregiudiziale, attiene a valutazioni di merito che fuoriescono dal perimetro di sindacabilità delgiudizio di legittimità.5.

Per contro, non soltanto è già intervenuta la sentenza n. 41558 del 17/12/2025, conla quale la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di Grisetti avverso l'ordinanza del23.7.2025 di rigetto dell'opposizione proposta contro l'ordinanza che aveva negatol'applicazione della sospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza deln.1112/24, ma la revoca di analogo beneficio concesso con la sentenza n. 4219/14 è statacorrettamente disposta nel rispetto del dettato dell'art. 168, comma 1, nr.

1) cod. pen. peravere la condannata nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della sentenza che haconcesso il beneficio, ossia dal 27.06.2020, commesso dall'1.1.2020 al 28.6.2021,altri reatiper i quali ha riportato condanna con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo n.1112/24 in data 19.9.2024.6. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata e, qualificata l’opposizione come ricorso per cassazione, lo stessova dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificata l'opposizione come ricorso percassazione, lo dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO MONICA BONI