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Ordinanza — n. 18821/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the document was not signed by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18821/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano due to a procedural defect in the signature of the petition. The convicted individual personally submitted the appeal, whereas the law mandates that such documents must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation's special roll. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility unauthorized signature special defense roll de plano dismissal procedural defect bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa strumenti di difesa commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
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Testo completo

AGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Caltanissettaudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;Rilevato che si procede de plano;Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che,pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1,primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovidevono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella corte di cassazione”;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO GIACOMO ROCCHI