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Ordinanza — n. 18811/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by reclassifying denial of restorative justice as a reviewable complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18811/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by reclassifying the request as a 'reclamo' to be heard by the Tribunal of Surveillance. The lower court denied the inmate's access to a restorative justice program due to his negative behavior and unpaid civil obligations. The Court held that the judicial decision to deny such access is subject to appeal, ensuring the condemned can fully challenge the judge's discretionary evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 129-bis cod. proc. pen.; Art. 15-bis ord. pen.; Art. 35-bis ord. pen.: The judicial decision authorizing or denying access to a restorative justice program possesses a jurisdictional nature and is therefore appealable, allowing the condemned to fully exercise their right to challenge the judge's discretionary assessment.

Parole chiave

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restorative justice program jurisdictional nature of decision appealability of denial reclamo procedure discretionary evaluation review riabilitazione giustizia riparatrice recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129-bis cod. proc. pen.
150 del 2022, l’art. 129-bis cod.
Art. 13, comma 4 ord. pen.
Art. 44 d.lgs. n. 150 del 2022
stabilisce orache «nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustiziariparativa».Si tratta di previsione del tutto coerente con i principi affermati dall’art. 44 d.lgs.
Art. 43, commi 3 e 4 d.lgs. n. 150 del 2022
Art. 15-bis ord. pen.
43, commi 3 e 4, stesso decreto, secondo cui «l’accesso aiprogrammi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse» ed «èsempre favorito».In questo contesto di favore, l’art. 15-bis ord.
Art. 35-bis ord. pen.
Se ne ha conferma dalla previsione dell’art. 35-bis ord.
Art. 30-bis ord. pen.
perquel che attiene alle decisioni del magistrato in ordine alle richieste con cui si prospettanocompressioni all’esercizio dei diritti del condannato detenuto conseguenti alla inosservanzada parte dell’amministrazione penitenziaria di disposizioni di legge o di regolamento; dallaprevisione dell’art. 30-bis ord.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
pen.In applicazione del principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 52 d.lgs. n. 196/03
art. 129-bis cod. proc.pen
150 del 2022, l’art. 129-bis cod. proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza prima oggetto di richiamo
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Testo completo

uratore generaleMarco Patarnello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 24.9.2025, il Magistrato di sorveglianza di Torino ha rigettatouna istanza di XXXXXXXXXXXXXX – condannato con sentenza della Corte di appello diTorino del 3.11.2023 alla pena di 5 anni e 10 giorni di reclusione per i delitti di cui agli artt.609-bis, 609-ter, 582-585 e 572 cod. pen., commessi fino al 2021 – di essere avviato a unpercorso di giustizia riparativa.La valutazione dell’istanza ha avuto esito negativo, in quanto, in ragione delcomportamento denegatorio delle condotte da parte dell'imputato nel corso del processo,l’eventuale accoglimento non poteva prescindere dall'esito dell'osservazione intramuraria,che allo stato manca, e dall'accertamento dell'adempimento delle obbligazioni civili derivantidal reato e liquidate in sentenza, che il condannato non ha pagato adducendo giustificazioniinverosimili.È stata ritenuta ininfluente anche la disponibilità della persona offesa a partecipare alpercorso di giustizia riparativa, che avrebbe dovuto essere sondata non dal difensore, madallo stesso organo di giustizia riparativa, e che non esclude il pericolo per la vittima stessa -persona offesa di azioni maltrattanti da parte dell'imputato durante l'unione coniugale - diessere oggetto di vittimizzazione secondaria.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto r icorso i l d i fensore diXXXXXXXXXXXXXX, articolando quattro motivi, con cui deduce violazione di legge conriferimento agli artt. 129-bis, 115-bis cod. proc. pen., 15-bis ord. pen., 3 e 11 Cost., nonchévizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.3. Con requisitoria scritta dell’11.2.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto ilrigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOL'impugnazione proposta deve essere qualificata come reclamo, con conseguentetrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente.1.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, l’art. 129-bis cod. proc.pen. prevede, al comma 1, che in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziariapuò disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per lagiustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.Con specifico riferimento alla fase esecutiva, l’art. 13, comma 4, ord. pen. stabilisce orache «nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustiziariparativa».Si tratta di previsione del tutto coerente con i principi affermati dall’art. 44 d.lgs. n. 150del 2022, secondo cui ai programmi di giustizia riparativa si può accedere anche nella faseesecutiva della pena, e dall’art. 43, commi 3 e 4, stesso decreto, secondo cui «l’accesso aiprogrammi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse» ed «èsempre favorito».In questo contesto di favore, l’art. 15-bis ord. pen. prevede che «in qualsiasi fasedell’esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati,previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa».In proposito, è stato già affermato da questa Corte che, nella fase esecutiva, lacompetenza a decidere in ordine all'accesso del condannato ai programmi di giustiziariparativa spetta al magistrato di sorveglianza (Sez. 6, n. 27072 del 15/5/2025, C., Rv.288418 - 01).In questo senso, importanti elementi indicativi della competenza della magistratura disorveglianza possono essere tratti dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10ottobre 2022, n. 150, nella quale si evidenzia innanzitutto che significativamente si è ritenutodi introdurre all’art. 13 dell’ordinamento penitenziario, dedicato alla “Individualizzazione deltrattamento”, un obbligo per l’amministrazione penitenziaria e per la magistratura disorveglianza, di favorire, attraverso le opportune azioni, il ricorso alla giustizia riparativa,offrendo agli interessati l’opportunità di accedere ai programmi anche durante l’esecuzionedella pena.

L’intervento normativo, dunque, è stato attuato all’interno della norma sultrattamento, con l’obiettivo di integrare, tramite un’attività di promozione del ricorso aiprogrammi di giustizia riparativa, lo sviluppo del trattamento individualizzato con eventualiazioni di effettiva riparazione nei confronti della vittima del reato. La formula, pur evitando ilrischio che la giustizia riparativa possa essere confusa con gli strumenti del trattamentopenitenziario, nello stesso tempo obbliga le autorità pubbliche a favorire, proprio nellacornice tracciata dal trattamento, il ricorso a percorsi di giustizia riparativa.L’accesso ai programmi di giustizia riparativa in questi casi non necessariamentepostula l’iniziativa dell’autorità giudiziaria, ferma restando la competenza del magistrato disorveglianza, a norma dell’art. 69, comma 5, ord. pen., ad approvare il singolo programma ditrattamento che contenga esplicitamente l’indicazione dell’avvio, su richiesta o con ilconsenso dell’interessato, ad un programma di giustizia riparativa.

In tal caso la magistraturadi sorveglianza mantiene il controllo richiesto all’autorità giudiziaria in ordine all’ “utilità delprogramma in relazione ai criteri di accesso”. Il programma di giustizia riparativa potràaccedere anche ad una misura alternativa chiesta dalla libertà e, se già effettuato o in corso,potrà essere valutato ai fini della sua concessione e/o far parte del programma direinserimento.Per quanto riguarda la valutazione dell’esito riparativo raggiunto, si è previsto, alcomma 2 dell’art. 15-bis ord. pen., che il giudice possa prendere atto dell’esito favorevole delpercorso ai fini della valutazione discrezionale nella concessione dei benefici penitenziari,indicati espressamente in tutte le misure alternative previste dal capo VI (affidamento inprova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione anticipata) nonchénegli istituti del lavoro all’esterno e del permesso premio, cui si aggiunge la liberazionecondizionale.Tra i diversi profili che la magistratura di sorveglianza deve valutare nella concessioneo rigetto dei benefici, dunque, la partecipazione al programma di giustizia riparativa con esitofavorevole costituisce uno degli elementi di valutazione che, se esistente, deve essere presoin considerazione, ferma restando la sua assoluta irrilevanza nel caso di fallimento,interruzione o impossibilità di effettuazione del programma.Di conseguenza, è stato affermato che «il diniego all'accesso al programma di giustiziariparativa, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, nonpuò che essere proposto davanti alla magistratura di sorveglianza ai fini di quanto previstodall'ordinamento penitenziario in tema di benefici premiali» (Sez. 6, n. 27072 del 15/5/2025,sopra cit.).2.

In questo contesto di fondo, deve registrarsi anche il recente intervento delle Sezioniunite di questa Corte (n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 – 01), che,chiamate a decidere sulla questione dell’eventuale impugnabilità del provvedimento di rigettodel giudice di merito dell’avvio al programma di giustizia riparativa, hanno affermato che, unavolta iniziato il procedimento penale, l’accesso ai programmi di giustizia riparativa non èconsentito senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, cui è assegnato il ruolo di garante delmeccanismo di contatto tra la giustizia penale e la giustizia riparativa.Il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa «si configura comeun’autorizzazione ad accedere al relativo programma, il quale si svolge, comunque fuori dalprocesso e nulla ha a che fare con l’accertamento della responsabilità dell’autore del reato».La giustizia penale e la giustizia riparativa sono, quindi, separate, in quanto rette daregole diverse e orientate a perseguire risultanti distinti, ma hanno, tuttavia, un presuppostocomune: la commissione di un fatto di rilievo penale.

Questo comporta l’interventodell’autorità giudiziaria, cui è rimesso il compito di valutare la compatibilità tra lapartecipazione delle parti al programma di giustizia riparativa e l’interesse pubblico sotteso alprocedimento.Tale interesse pubblico pervade – secondo le Sezioni unite – anche la fasedell’esecuzione e spiega, pertanto, l’attribuzione al magistrato di sorveglianza a decidere inordine all’accesso del condannato ai programmi di giustizia riparativa.Se, dunque, una volta iniziato il procedimento penale e fino all’esecuzione della pena,spetta all’autorità giudiziaria autorizzare l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, devericonoscersi che l’attività di verifica dell’esistenza dei presupposti per concederel’autorizzazione come disciplinata dall’art. 129-bis cod. proc. pen. e l’attività di valutazionedell’effetto giuridico che lo svolgimento del programma può avere nel procedimento penale osull’esecuzione della pena hanno natura giurisdizionale.Ciò trova conferma nel disposto di cui all’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen.,secondo cui l’invio è disposto dal giudice che procede con la forma tipica dell’ordinanza, nelcontraddittorio tra le parti.

Quel che non ha natura giurisdizionale, dunque, è il programma digiustizia riparativa, ma non anche la decisione dell’autorità giudiziaria che autorizza o menole parti del procedimento ad accedervi.Ne deriva la conclusione, nel ragionamento seguito dalle Sezioni unite, che «corollariodel carattere giurisdizionale della decisione sull’invio al Centro di giustizia riparativa è la suaimpugnabilità, nel caso in cui assuma contenuto negativo».3. I provvedimenti che il magistrato di sorveglianza adotta decidendo sulle richieste delcondannato inerenti a sue situazioni soggettive sono di regola reclamabili dinnanzi alTribunale di sorveglianza.

Se ne ha conferma dalla previsione dell’art. 35-bis ord. pen. perquel che attiene alle decisioni del magistrato in ordine alle richieste con cui si prospettanocompressioni all’esercizio dei diritti del condannato detenuto conseguenti alla inosservanzada parte dell’amministrazione penitenziaria di disposizioni di legge o di regolamento; dallaprevisione dell’art. 30-bis ord. pen. per quel che concerne le impugnazioni delle decisioni delmagistrato con cui si provvede sulle richieste di permesso.Non v’è ragione, allora, per derogare ad un sistema che, in materia di diritti delcondannato, riconosce il doppio grado di merito, e l’assunto è in linea con quanto affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza prima oggetto di richiamo, nella parte incui hanno evidenziato, nel riconoscere l’impugnabilità del provvedimento di diniegoall’accesso al percorso di giustizia riparativa, che consentire “l'impugnazione tramite il soloricorso per cassazione significherebbe precludere all'interessato la possibilità di agitarecompiutamente quelle doglianze che si riferiscono alla valutazione discrezionale del giudicein ordine all'utilità del programma per la soluzione delle questioni originate dallacommissione del reato e all'assenza di pericolo concreto derivanti dallo svolgimento delprogramma”.Ne discende che l'impugnazione avverso i provvedimenti in materia di giustiziariparativa segue la procedura del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis ord. pen.In applicazione del principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc.pen., pertanto, il ricorso deve essere riqualificato come reclamo e gli atti vanno trasmessi alTribunale di sorveglianza di Torino per la decisione.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n.196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MQualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di Torino.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.