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Sentenza — n. 18808/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prescription of sentence, ruling statute counts on sentenced term not reduced term.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18808/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the plea for extinction of the penalty by prescription. The appellant argued that the prescription period should be calculated based on the reduced sentence after applying a pardon, whereas the court maintained that the term must be determined relative to the original sentence imposed. Consequently, the court found the appeal manifestly unfounded and dismissed it, ordering the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 172, comma 1, cod. pen.; The period for prescription of a penalty is calculated based on the sentence imposed in the judgment, not the sentence to be served after the application of subsequent extinguishing causes.

Parole chiave

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prescription of penalty sentenced term calculation pardon application effect extinction of penalty Cassazione appeal procedural costs statutory interpretation adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 172, comma 1, cod. pen.
1, n.29812 del 24/06/2022, Bragaglia n.m.).Ne consegue che il termine di prescrizione della pena va determinato in diciassette anni(il doppio della pena inflitta, ai sensi dell'art. 172, primo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Trattandosi di orientamento giurisprudenziale consolidato, il motivo di ricorso risultamanifestamente infondato.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n.
sentenza n. 186 del 2000
pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore dellaCassa delle Ammende, che si reputa congruo determinare in tremila euro.
art. 616 cod. proc. pen
Trattandosi di orientamento giurisprudenziale consolidato, il motivo di ricorso risultamanifestamente infondato.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49748 del 26/06/2018
Sez. 1, Sentenza n. 21867 del 01/06/2006
Sez. 1, Sentenza n. 21867 del 01/06/2006,Riva, Rv.
Sez. 6, n. 30715 del 02/05/2024
Sez. 1, n. 22273 del 08/05/2024
e in Sez. 1, n. 22273 del 08/05/2024, Alampi, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 29812 del 24/06/2022
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Testo completo

te d'appello di Bresciaudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Brescia, giudicandosull’opposizione con stessa cui la Corte territoriale, quale giudice di esecuzione, avevarespinto la richiesta di estinzione per prescrizione della pena inflitta a Dashnor Plaka consentenza della Corte di appello di Brescia, pronunciata in data 20 giugno 2011 e divenutairrevocabile l’11 ottobre 2011, l’ha rigettata.L'ordinanza ha ribadito quanto chiarito dal primo Giudice, ovverosia che, ai fini dellaindividuazione del termine ai sensi dell'art. 172, comma primo, cod. pen., doveva aversiriguardo alla pena inflitta, nel caso di specie di otto anni e sei mesi di reclusione, senzaconsiderare l'eventuale applicazione dell'indulto.2.

Ha proposto ricorso per cassazione Plaka, a mezzo del proprio difensore di fiducia,avv. Sodrio, deducendo la violazione della legge penale, in quanto il termine di prescrizionedella pena doveva essere determinata in relazione alla pena da scontare (cinque anni e seimesi di reclusione) computata dopo l'applicazione dell'indulto.In data 10 febbraio la difesa ha depositato conclusioni scritte in linea con le censure e lerichieste contenute nel ricorso.3. Il Sostituto Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.1.

In ordine alla questione di diritto posta dal ricorrente – ovvero se, ai fini del computodel tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena per prescrizione si debbaconsiderare «pena inflitta» quella irrogata in sentenza ovvero quella concretamente dascontare, detrattalapena eventualmente condonata – il Collegio condivide il consolidatoorientamento della giurisprudenza, secondo cui la norma di cui all'art. 172, primo comma,cod. pen. fa riferimento alla pena irrogata in sentenza e non alla pena da scontare all'esitodell'applicazione di cause estintive successive alla condanna (Sez. 1, n. 49748 del26/06/2018, Dinellari Edion, Rv. 274486 – 01;

Sez. 1, Sentenza n. 21867 del 01/06/2006,Riva, Rv. 234638 – 01; il principio è stato recentemente ribadito in Sez. 6, n. 30715 del02/05/2024, Peshtani, n.m. e in Sez. 1, n. 22273 del 08/05/2024, Alampi, n.m.; Sez. 1, n.29812 del 24/06/2022, Bragaglia n.m.).Ne consegue che il termine di prescrizione della pena va determinato in diciassette anni(il doppio della pena inflitta, ai sensi dell'art. 172, primo comma, cod. pen.), che non èdecorso.L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del richiamato principio,escludendo, quindi, la prescrizione della pena.2.

Trattandosi di orientamento giurisprudenziale consolidato, il motivo di ricorso risultamanifestamente infondato.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore dellaCassa delle Ammende, che si reputa congruo determinare in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA