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Ordinanza — n. 18801/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of attempted murder charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18801/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the legal qualification of the facts from attempted murder to aggravated assault, arguing the lower court erred in its characterization. The court rejected this because the appeal failed to demonstrate a manifest error, requiring the legal qualification to be immediately obvious and devoid of any room for debate.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 56, 575 cod. pen.: An appeal challenging the legal qualification of facts is admissible only for manifest error, which occurs when the qualification is immediately obvious and lacks any room for debate.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal attempted murder charge de plano inadmissibility criminal procedure code tentato omicidio aggravato motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., e che,in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.
Art. 56 cod. pen.
Art. 575 cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
RIBUNALE di Pattiudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;Rilevato che Agostino Cipriano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicatoin intestazione;Rilevato che si procede de plano;Rilevato che:- è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
RIBUNALE di Pattiudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;Rilevato che Agostino Cipriano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicatoin intestazione;Rilevato che si procede de plano;Rilevato che:- è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG in proc. Paolino, Rv. 281116 -01
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Testo completo

RIBUNALE di Pattiudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;Rilevato che Agostino Cipriano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicatoin intestazione;Rilevato che si procede de plano;Rilevato che:- è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e che,in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen. dispone che “il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso percassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”;- nel caso in esame, il ricorso contesta la qualificazione giuridica del fatto, ma “lapossibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai solicasi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenutodel capo di imputazione” (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG in proc.

Paolino, Rv. 281116 -01), mentre nel caso in esame il ricorso si limita a denunciare l’assertività della motivazionedella sentenza sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto in temini di tentatoomicidio, anzichè lesioni aggravate, senza specificare dove sarebbe l’errore manifesto in talesussunzione nella norma incriminatrice di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO GIACOMO ROCCHI