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Ordinanza — n. 18800/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses negative jurisdictional conflict when a second judge transfers case to a third judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18800/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the alleged negative jurisdictional conflict non-existent, ordering the return of files to the supervising magistrate. The supervising magistrate of Pescara had declined jurisdiction because the prisoner was already released and resided elsewhere, prompting a transfer to the civil court of Ascoli Piceno. The court ruled that a conflict only arises if two judges simultaneously refuse jurisdiction, which did not occur here as the second judge accepted the case and assigned it to a third.

Regesto Legislator

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Art. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.; A negative jurisdictional conflict is absent when a second judge, after being referred by an incompetent first judge, designates a third judge as competent, thereby preventing the necessary judicial stasis required for such a conflict.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict supervising magistrate jurisdictional transfer civil court competence procedural stasis requirement prisoner release status codice di rito scarcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 28, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 30 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 35-ter l. n. 354 del 26 luglio 1975
Con l’ordinanza in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Pescara, ritenendositerritorialmente incompetente a trattare il procedimento relativo al reclamo, avanzato daGiulio De Angelis, ai sensi dell’art. 35-ter l. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Levi
Sez. 1, Sentenza n. 13620 del 22/03/2011, Gentivo
Sez. 1, Sentenza n. 13620 del 22/03/2011, Gentivo, Rv.249925; Sez.
Sez. 2, Sentenza n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino
13620 del 22/03/2011, Gentivo, Rv.249925; Sez. 2, Sentenza n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv.
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Testo completo

ordinanza del 21/10/2025udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Pescara, ritenendositerritorialmente incompetente a trattare il procedimento relativo al reclamo, avanzato daGiulio De Angelis, ai sensi dell’art. 35-ter l. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), al fine diottenere il ristoro per l’ingiusta detenzione asseritamente patita presso l’Istituto di pena diTeramo, ha sollevato conflitto negativo di competenza in quanto il Tribunale di sorveglianzadi l’Aquila aveva, in precedenza, trasmesso gli atti per competenza al suo Ufficio, allegandoun provvedimento con il quale il Tribunale civile di Ancona si era dichiarato, a sua volta,incompetente.Ha, dunque, rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensidegli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.2.

L'originaria declinatoria di competenza da parte del Tribunale ordinario di Anconamuoveva dalla constatazione della natura funzionale della competenza del magistrato disorveglianza a pronunciarsi sulle istanzeai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen.La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente, sul rilievo che il condannato,detenuto nel carcere di Teramo, al momento della presentazione dell’istanza (il 24 gennaio2024), era stato già rimesso in libertà (in data 23 dicembre 2023) e aveva dichiarato ilproprio domicilio in Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno.Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di rimedi risarcitoriconseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati,presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è ilperdurante stato di restrizione del richiedente, laddove la scarcerazione nelle more delgiudizio del ricorrente comporta il trasferimento della competenza in capo al giudice civile e ilconseguente onere per l'interessato di adire quest'ultimo per conseguire il ristoropatrimoniale del pregiudizio subito, il Magistrato di sorveglianza di Pescara ha declinato lapropria competenza, individuandola in capo al Tribunale civile di Ascoli Piceno, atteso illuogo di residenza del condannato.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

La Corte rileva l’insussistenza del denunciato conflitto.2. Presupposto indefettibile per la denuncia del conflitto di competenza è il verificarsi diuna situazione di stasi del procedimento a causa del conflitto insorto tra due organigiurisdizionali che contemporaneamente rifiutino il riconoscimento della competenza. Talesituazione di stasi non è ravvisabile quando il secondo giudice al quale gli atti sono statitrasmessi dal primo giudice dichiaratosi incompetente ritenga, a sua volta, la competenza diun terzo giudice non ancora pronunciatosi sulla competenza (Sez. 1, n. 10587 del29/01/2020, Levi, Rv. 278489 – 01;

Sez. 1, Sentenza n. 13620 del 22/03/2011, Gentivo, Rv.249925; Sez. 2, Sentenza n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv. 232927 – 01).Nel caso in esame, come si è già chiarito in premessa, il Magistrato di sorveglianza diPescara ha sollevato conflitto con il Tribunale civile di Ancona, dopo avere ricevuto gli attiper competenza dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, ma indicando quale giudicecompetente il Tribunale civile di Ascoli Piceno.Sicché non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti sianostati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente unterzo giudice.Gli atti devono essere restituiti, per l'ulteriore corso, al Magistrato di sorveglianza diPescara che potrà eventualmente provvedere, con le forme del codice di rito, allatrasmissione degli atti stessi al giudice terzo ritenuto competente.L’insussistenza del conflitto può essere dichiarata senza formalità di procedura, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara insussistente il conflitto.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI FILIPPO CASA