Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18624/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18624/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the petitioner rather than by a registered defense attorney. The petitioner argued for the review of a surveillance order, but the opposing party and the court noted the violation of specific procedural requirements for filing appeals. Consequently, the court rejected the request without examining the merits and ordered the petitioner to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in a surveillance proceeding must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal defense attorney requirement surveillance proceedings de plano dismissal court costs order diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, ,mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cortedi cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dallalegge n.
legge n. 103 del 2017
pen., come modificati dallalegge n. 103 del 2017;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

D. SORVEGLIANZA di Livornoudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato con cui il Magistrato di sorveglianza diLivorno ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di reclamo. presentata da MarcelloVerdiani per insussistenza delle condizioni previste dagli art.. 69, comma 6 lett. a), e 35-bisOrd. pen.1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, ,mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cortedi cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dallalegge n. 103 del 2017;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente