Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the petitioner rather than by a registered defense attorney. The petitioner argued for the review of a surveillance order, but the opposing party and the court noted the violation of specific procedural requirements for filing appeals. Consequently, the court rejected the request without examining the merits and ordered the petitioner to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in a surveillance proceeding must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
D. SORVEGLIANZA di Livornoudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato con cui il Magistrato di sorveglianza diLivorno ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di reclamo. presentata da MarcelloVerdiani per insussistenza delle condizioni previste dagli art.. 69, comma 6 lett. a), e 35-bisOrd. pen.1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, ,mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cortedi cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dallalegge n. 103 del 2017;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente