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Ordinanza — n. 18623/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered on the Cassation Barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18623/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the defense lawyer filing it was not registered on the Cassation Barroll. The procedural outcome was a de plano decision ordering the immediate dismissal of the appeal and awarding litigation costs to the respondent. The court ruled that the statutory requirement for a registered lawyer to file a cassation appeal was not met, rendering the filing void regardless of the merits of the request to revoke conditional suspension.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a lawyer not inscribed on the Cassation Barroll, and the court must rule de plano without examining the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unregistered defense lawyer Cassation Barroll requirement de plano decision litigation costs award cancellazione dall'albo avvocati revoca dell'opposizione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla relativa declaratoria si deve provvedere de plano ex art. 610, comma 5-bis,cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Sussistono elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Elena Andreoli, veniva trasmessodal Tribunale di Verona a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nontrattandosi di provvedimento suscettibile di opposizione.3.
art. 674 cod. proc. pen
Va dato atto che il provvedimento impugnato, assunto all’esito della udienzacamerale del 12 dicembre 2025, riguarda una materia (revoca del beneficio dellasospensione condizionale) per la quale è effettivamente prevista dall’art. 674 cod. proc. pen.l’udienza camerale partecipata ex art.
art. 676 cod. proc. pen
Il provvedimento in esame non è quindi soggetto alla procedura semplificatadell’art. 676 cod. proc. pen., sicché non è suscettibile dell’opposizione prevista dall’art.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Sussistono elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Sussistono elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), sicché non consegue la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

ribunale di Veronafissato il giudizio de plano;Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza 12dicembre 2025, ha, per la parte che qui interessa, ordinato la revoca del beneficio dellasospensione condizionale concesso a Luciano CAIAZZO con tre sentenze (1. Corted’appello di Lecce in data 13 marzo 2017, irrevocabile in data 28 luglio 2017;

2. GIP delTribunale di Verona in data 23 maggio 2008, irrevocabile in data 17 luglio 2008;

3. GIP delTribunale di Verona in data 15 aprile 2014, irrevocabile in data 7 giugno 2014), in ragione delpassaggio in giudicato, quanto alle sentenze n. 1 e n. 3, in data 1° giugno 2024 dellasentenza del Tribunale di Verona in data 6 ottobre 2023 per un fatto commesso in data 29dicembre 2017, e, quanto alla sentenza n. 2, per il passaggio in giudicato in data 7 giugno2014 della sentenza n. 3, divenuta eseguibile a seguito della disposta revoca del beneficiodella sospensione condizionale che era stato concesso.2. L'atto di opposizione, sottoscritto dal difensore avv.

Elena Andreoli, veniva trasmessodal Tribunale di Verona a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nontrattandosi di provvedimento suscettibile di opposizione.3. Il ricorso, così riqualificato l’atto di opposizione, è inammissibile.4. Va dato atto che il provvedimento impugnato, assunto all’esito della udienzacamerale del 12 dicembre 2025, riguarda una materia (revoca del beneficio dellasospensione condizionale) per la quale è effettivamente prevista dall’art. 674 cod. proc. pen.l’udienza camerale partecipata ex art. 666, comma 4, cod. proc. pen.Non ricorre, del resto, il caso previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., poiché larichiesta non è stata giudicata manifestamente infondata o riproposizione di analogaprecedente istanza già rigettata, per il quale è previsto il ricorso per cassazione.4.1.

Il provvedimento in esame non è quindi soggetto alla procedura semplificatadell’art. 676 cod. proc. pen., sicché non è suscettibile dell’opposizione prevista dall’art. 667,comma 4, cod. proc. pen.Avverso di esso, infatti, è esperibile unicamente il ricorso per cassazione a mentedell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.L’impugnazione proposta, denominata opposizione, va correttamente qualificata comericorso per cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.5. Tanto premesso, si deve prendere atto che il difensore non è iscritto all'albo deicassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), e613 cod. proc. pen.5.1.

Alla relativa declaratoria si deve provvedere de plano ex art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen.6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Sussistono elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), sicché non consegue la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO APRILE GIUSEPPE DE MARZO