Cassation court dismisses appeal for failure to prove common criminal intent for separate crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Danilo Bianchi's appeal against the appellate court's refusal to recognize the continuity of separate crimes. The appellant argued that distinct offenses were part of a unified fraudulent corporate strategy, but the court found no conclusive evidence of prior common planning. The decision stands because the mere presence of temporal proximity and economic motives is insufficient without proof of a single deliberative intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The continuity of separate crimes requires proof of a common criminal intent and prior planning, which cannot be established solely by temporal proximity, economic motives, or similar criminal nature when the acts appear to be the result of separate, extemporaneous decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
di appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Antonio Balsamo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in funzione digiudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Danilo Bianchi, intesa alriconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., inrelazione a reati (ricettazione di assegno, da un lato, e frode fiscale e omessadichiarazione d’imposta, dall’altro) separatamente giudicati in sede di cognizione.Secondo il giudice dell’esecuzione mancavano indici esteriori significativi diuna programmazione unitaria comune ai reati medesimi, ritenutiontologicamente diversi tra loro, quand’anche riconducibili, secondoprospettazione, all’attività gestoria della medesima compagine societaria.2.
Il condannato ricorre per cassazione avverso tale decisione reiettiva, conrituale ministero difensivo.Nell’unico motivo, qui illustrato nei limiti consentiti dall’art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, ribadendo la riconducibilità delle condotte criminose ad un’unitariastrategia di gestione societaria fraudolenta che, unita alla concomitanza spazio-temporale delle condotte medesime, omogenee per indole criminale, sarebbeespressiva di anteriore comune progettualità delittuosa.3.
Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe,aderendo ai rilievi del ricorrente, ribaditi, questi ultimi, con successiva memoriadifensiva.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.L’invocata continuazione è stata, infatti, esclusa dal giudice dell’esecuzionealla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo.Senza incorrere in alcuna contraddizione o illogicità manifesta diragionamento, il medesimo giudice ha constatato l’assenza di elementi univoci epregnanti, i quali consentano di affermare che, al tempo della commissione dellaprimigenia violazione di ordine fiscale, il reato patrimoniale fosse stato giàprogrammato, almeno nelle sue linee essenziali.La mancanza di collegamento, ideativo e funzionale, tra l’uno e l’altrocrimine è stata congruamente apprezzata e la relativa valutazione di merito nonè qui, dunque, utilmente sindacabile.D’altra parte, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto (nella specie,peraltro, insussistenti), l’identità di movente economico, nonché la contiguitàspazio-temporale degli illeciti rappresentano meri indici sussidiari, utili a capirese i fatti siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazionedi fondo (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), da cuinon si può giammai prescindere, sicché non è sufficiente valorizzare, ai fini dellacontinuazione, la presenza di taluno degli indici medesimi, se i reati commessiappaiano comunque frutto di determinazioni estemporanee.2. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente