Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18619/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation officer's modification of school driving lessons for minor status liberty impact.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18619/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible regarding a probation officer's modification of a defendant's school driving lessons. The defendant argued this change violated his constitutional rights, but the court held that procedural law offers no remedy for such administrative adjustments. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111, comma 7, Cost.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against probation officer decisions modifying non-substantive aspects of community service are inadmissible as they do not constitute significant compressions of personal liberty.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation supervision school driving lessons status libertatis cassation inadmissibility minor liberty impact community service procedural remedy attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 616 c.p.p.
Art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Messinarigettava l’istanza di Sostine Salvatore Cucinotta, affidato in prova ai sensidell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, tesa ad ottenere la modifica delle prescrizioniin atto, in modo tale da permettergli di frequentare lezioni di scuola guida.2.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565-01
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

2/2025 del Magistrato di sorveglianza diMessinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Fabiola Furnari, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Messinarigettava l’istanza di Sostine Salvatore Cucinotta, affidato in prova ai sensidell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, tesa ad ottenere la modifica delle prescrizioniin atto, in modo tale da permettergli di frequentare lezioni di scuola guida.2.

Ricorre l’interessato per cassazione, con rituale ministero difensivo,deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.In materia trova applicazione il principio di diritto – condiviso dal Collegio,che intende darvi piena continuità – secondo cui, avverso i provvedimentiadottati dal Magistrato di sorveglianza a seguito di richiesta di modifica dellemodalità di esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, la leggeprocessuale non accorda mezzo di impugnazione; sicché deve ritenersi esperibileil solo ricorso per cassazione, per violazione di legge, previsto dall’art. 111,settimo comma, Cost., il quale postula, tuttavia, che vengano in giocoprescrizioni aventi appunto «tono costituzionale», ossia incidenti in modosostanziale sullo status libertatis in quanto implicanti una sua apprezzabilecompressione e significativa riduzione, e non anche quando la modifica invocatariguardi mere modalità del trattamento, accessorie allo svolgimento della misuraalternativa (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565-01).La riformulazione delle prescrizioni, in funzione della partecipazione a lezionidi scuola guida, a qualunque titolo invocata, appartiene in tutta evidenza aquesta seconda specie.2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassadelle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stimaequo determinare in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente