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Sentenza — n. 18613/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on ne bis in idem grounds, ruling distinct administrative orders create separate criminal facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18613/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim that two separate criminal convictions violated the principle of ne bis in idem. The applicant argued that his continuous violation of an expulsion order constituted a single factual event, yet he was convicted in Verona while previously acquitted in Genova for the same conduct. The court ruled that because the underlying administrative orders originated from different authorities and were issued on different dates, they constituted distinct legal facts, thereby precluding the application of the double jeopardy principle.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. proc. pen.; Protocollo n. 7 CEDU, art. 4: The principle of ne bis in idem applies only when the new trial concerns the same historical fact, which requires a concrete comparison of the contested conduct, its objective content, and the factual coordinates defining it; distinct administrative orders serve as separate factual bases for criminal liability.

Parole chiave

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ne bis in idem principle double jeopardy protection administrative expulsion order criminal fact identification distinct legal facts procedural preclusion Cassazione Rome allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. proc. pen.
286, in contrasto con la naturapermanente della condotta, e violazione del principio di unicità del fatto e del divieto di nebis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. e 4 Prot.
Protocollo n. 7 CEDU, art. 4
e dell’art. 4 del Protocollo n.
Art. 14, comma 5 ter d. lgs. 286 del 1998
111/2024emessa dal Giudice di Pace di Verona il 01/03/2024, irrevocabile il 01/05/2024 – dicondanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter d.
art. 173 disp. att. cod. proc.pen
Angela Pino, articolando i motivi che vengono di seguito riassunti entro ilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen..
art. 649 cod. proc. pen
286, in contrasto con la naturapermanente della condotta, e violazione del principio di unicità del fatto e del divieto di nebis in idem ex art. 649 cod. proc. pen.
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Testo completo

PACE di Veronaudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Verona, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Jilalo Chejri,diretta ad ottenere la revoca ex artt. 669 e 649 cod. proc. pen. della sentenza n. 111/2024emessa dal Giudice di Pace di Verona il 01/03/2024, irrevocabile il 01/05/2024 – dicondanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter d. lgs. 286 del 1998 –, sul presuppostoche ricorresse la preclusione derivante dal ne bis in idem, essendo Jilalo Chejri già statogiudicato per il medesimo fatto e prosciolto con sentenza n. 425/2024 del 02/09/2024emessa dal Giudice di Pace di Genova.Il Giudice dell’esecuzione, a fondamento del provvedimento di rigetto, ha evidenziatoche i reati contestati nelle due sentenze sopra richiamate si riferivano a condotte diverse,poste in essere in tempi e luoghi differenti, nonché alla violazione di distinti ordini diallontanamento.2.

Avverso l'ordinanza indicata, Jilalo Chejri ha proposto ricorso, per mezzo deldifensore, avv. Angela Pino, articolando i motivi che vengono di seguito riassunti entro ilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.. 2.1. Con i primi due motivi denuncia violazione di legge per erronea qualificazionegiuridica del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter d. lgs. 286, in contrasto con la naturapermanente della condotta, e violazione del principio di unicità del fatto e del divieto di nebis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. e 4 Prot. 7 CEDU .Il Giudice dell’esecuzione ha fondato il provvedimento di rigetto sull’erroneopresupposto che le condotte di trattenimento irregolare poste in essere dal Chejri, in tempie luoghi diversi, integrassero più violazioni autonome dell’ordine di allontanamento,ciascuna autonomamente punibile, in contrasto con la natura permanente del reato di cuiall’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, pacificamente riconosciuta dallagiurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, la condotta contestata al Chejri –trattenersi nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento del Questoredi Genova del 12/09/2019 – si è protratta nel tempo fino all’accertamento avvenuto nellacittà di Verona. La condanna pronunciata dal Giudice di Verona e il proscioglimento daparte del Giudice di Genova si riferiscono quindi alla medesima condotta materiale, ossiaal trattenimento sul territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento delQuestore di Genova del 12/09/2019, con la conseguenza che la duplicazione di giudiziintegra una chiara violazione del principio del ne bis in idem.2.2.

Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’impugnataordinanza. L’impugnata ordinanza è viziata da motivazione apparente in quanto il Giudicedell’esecuzione ha omesso di operare una reale comparazione tra le condotte giudicatenelle due sentenze oggetto dell’incidente di esecuzione.3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Luigi Giordano, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.2.

In tema di ne bis in idem, la preclusione derivante da un precedentegiudicato, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. e dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU,sussiste soltanto quando il nuovo processo abbia ad oggetto il medesimo fatto storico, daindividuare in concreto avuto riguardo alla condotta contestata, al suo contenuto oggettivoe alle coordinate fattuali che la definiscono.3. Tale presupposto è stato correttamente escluso nell’ordinanza impugnata, postoche la sentenza del Giudice di pace di Genova ha riguardato il trattenimento nel territoriodello Stato in violazione dell’ordine impartito dal Questore di Varese il 6 luglio 2018, perfatto accertato in Genova il 12 settembre 2019, mentre la sentenza del Giudice di pace diVerona ha riguardato una diversa violazione, accertata in Verona il 21/07/2020, riferitaall’ordine impartito dal Questore di Genova il 12 settembre 2019.Non coglie nel segno, risultando anzi manifestamente infondato, l’assunto delricorrente secondo cui la natura permanente della fattispecie incriminatrice imporrebbe unadiversa conclusione: la permanenza, infatti, può rilevare solo con riferimento allaprotrazione nel tempo dell’inosservanza del medesimo ordine di allontanamento, ma nonpermette di saldare in un unico fatto violazioni che traggono origine da provvedimentiamministrativi diversi, ciascuno autonomamente idoneo a costituire il presupposto dellaresponsabilità penale.

La diversità del provvedimento amministrativo presupposto, dal cuiinadempimento scaturisce la rilevanza penale della condotta, si riflette pertanto sullastessa identificazione del fatto, impedendo di ravvisare quella necessaria coincidenzastorico-naturalistica che sola consente di configurare la preclusione di cui all’art. 649 cod.proc. pen.Ne consegue che i fatti posti a raffronto non sono sovrapponibili e che il ricorso, nelprospettare l’unicità della vicenda, si fonda su un presupposto errato, poiché assume comeidentica una sequenza fattuale che, per contenuto dell’obbligo inosservato, autoritàemanante e momento genetico della violazione, risulta invece strutturalmente diversa.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, chesi stima equo fissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE DE MARZO