Italian Court dismisses appeal against execution judge's application of continued offense rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal against an execution judge's order applying the continued offense rule to increase a defendant's sentence. While the prosecutor argued that a habitual offender declaration and the time gap between crimes precluded unification, the court found the judge correctly identified a single criminal design. The decision affirmed that execution judges must verify specific indicators of continuity, which were present here despite the defendant's habitual status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The recognition of continued offense in execution proceedings requires concrete indicators of unity and planning, and is not precluded by a habitual offender declaration if the crimes stem from a single criminal design rather than mere lifestyle repetition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
allustio Giovanni nato a CAMPOBASSO il20/07/1985avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del TRIBUNALE di Vasto.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che chiedel’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Vasto in composizione monocratica, infunzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell’interesse di GiovanniSallustio, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivisin relazione ai reati di cui a tre ordinanze di riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolodella continuazione (con determinazione della pena complessiva in anni 4, mesi 6 direclusione e 1600,00 euro di multa) e le fattispecie di cui alla sentenza della Corte di appellodi L’Aquila, irrevocabile il 13/11/2025.
Ha, pertanto, rideterminato la pena complessiva inanni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 1.950,00 di multa.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Vasto, deducendo vizio di motivazione con riferimentoall’accoglimento della continuazione.Lamenta il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione dà rilievo ad un programmadelinquenziale generico, come emergente dalla dichiarazione di delinquenza abituale cui si èproceduto con la sentenza in ultimo menzionata, incompatibile con il riconoscimento delvincolo della continuazione, e dal lasso temporale notevole tra i fatti di cui alla richiesta diunificazione.
Osserva che, mancando una deliberazione unitaria, i reati sono semplicementeespressione di uno stile di vita.Conclude, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. La difesa di Sallustio deposita memoria scritta, con la quale insiste perl’inammissibilità o quantomeno il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle lorolinee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degliindici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).1.2. L’ordinanza impugnata risulta, in primo luogo, confrontarsi con il richiamocontenuto nel parere contrario del Procuratore in questa sede ricorrente, riproposto in questasede, alla ontologica incompatibilità tra la dichiarazione di delinquente abituale ed ilriconoscimento della continuazione, rilevando che la stessa non sussiste in quanto nonprevista da alcuna norma (che sancisca il divieto di applicazione dell’istituto dellacontinuazione in presenza di una formale dichiarazione di abitualità nel reato), e che cosadiversa, rispetto alla dichiarazione di delinquente abituale, è l’abitualità quale reiterazione dicondotte criminose sintomatiche di uno stile di vita e non di deliberazione unitaria.La stessa ordinanza, poi, rileva che dalla lettura delle sentenze di condanna per i reatidi cui si chiede l’applicazione della disciplina della continuazione si evince che tra i variepisodi di truffa, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita e ricettazione (tutti reaticontro il patrimonio) è intercorso un lasso temporale di circa un anno, che si inserisceall’interno del periodo dei reati già portati in continuazione di cui alle ordinanze nn. 6, 33 e68/2024 SIGE, con la conseguenza che si può ritenere sussistente l’unicità del medesimodisegno criminoso nei termini rappresentati dall’istante anche per l’omogeneità delleviolazioni, peraltro commesse tutte in San Salvo e località limitrofe.
Evidenzia, quindi, chenel caso in esame non siamo in presenza di un’abitualità come stile di vita, perché i reati percui si chiede l’applicazione del beneficio sono contenuti in un arco temporale che rientraperfettamente nei reati già unificati dal vincolo della continuazione nelle predette ordinanze,le quali individuano uno spazio temporale ancora maggiore.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, con riguardo all’ultimo profiloevidenziato, Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790, secondo cui intema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurareuna precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcunidei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazionedell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta nonpossono essere ricondotti al delineato disegno) il ricorso, che insiste sull’incompatibilità tradichiarazione di delinquenza abituale (trascurando, peraltro, come evidenziato dallamemoria difensiva, che la sentenza, che dichiara Sallustio delinquente abituale, unifica i reatisotto il vincolo della continuazione), e sulla distanza cronologica tra i fatti, senza rapportarsia quanto sottolineato al riguardo dall’ordinanza in esame, si rivela infondato.
P.Q.MRigetta il ricorsoCosì è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO GIACOMO ROCCHI