Sentenza — n. 18595/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, emessa in sede di rinvioda annullamento della Quinta sezione di questa Corte, in riforma della sentenza pronunciatanei confronti di XXXXXXXXXXX dal Tribunale di Monza in data 30 gennaio 2023, previoriconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con sentenza del Tribunaledi Monza del 30 novembre 2017 e i fatti (residui) di cui al presente giudizio (stalking emaltrattamenti familiari), ritenuti più gravi i primi, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 9di reclusione.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Sentenza — n. 18595/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso consegue condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Va disposto l’oscuramento, come da dispositivo, considerata la tipologia dei reati percui si procede. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta larichiesta della parte civile di condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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ità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, emessa in sede di rinvioda annullamento della Quinta sezione di questa Corte, in riforma della sentenza pronunciatanei confronti di XXXXXXXXXXX dal Tribunale di Monza in data 30 gennaio 2023, previoriconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con sentenza del Tribunaledi Monza del 30 novembre 2017 e i fatti (residui) di cui al presente giudizio (stalking emaltrattamenti familiari), ritenuti più gravi i primi, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 9di reclusione.2.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,XXXXXXXXXXX, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agliartt. 163, 164 e 168 cod. pen.Rileva il difensore che dal certificato del casellario giudiziale emerge che il suddetto hariportato due condanne, per ingiurie e minacce, rispettivamente nel 2007 e nel 2010,entrambe alla sola pena della multa, che è stata poi dichiarata estinta per l’indulto ex l. n.241 del 2006. Osserva che, pertanto, l’unica condanna a pena detentiva che poteva essereconsiderata ai fini della sospensione condizionale della pena era quella del Tribunale diLecco, definitiva il 25/06/2023, di condanna a mesi due di reclusione ed euro 200 di multa,pena che cumulata a quella della presente sentenza non determinerebbe il superamento deilimiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. consentendo di sospendere quella inflitta nel presenteprocesso, previo riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 30novembre 2017.
Pena, che, invece, la Corte di appello di Milano ha inopinatamente deciso dinon sospendere.Insiste, quindi, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata conriconoscimento all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, ovverocon rinvio per nuovo giudizio al riguardo.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generalepresso questa Corte, dott. Gaspare Sturzo, conclude, con requisitoria scritta, perl’inammissibilità del ricorso.Si rileva, invece, che vertendo il ricorso dell’imputato unicamente sulla sospensionecondizionale della pena, la parte civile XXXXXXXXXXXXXXXX, che risulta avere depositatomemoria e conclusioni, allegando nota-spese, non ha diritto alla refusione delle speseprocessuali. Invero, nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi edinterloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena edall'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo talistatuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle speseprocessuali (Sez. 2, n. 51734 del 24/10/2023, Comito, Rv. 285664).
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Dal certificato del casellario giudiziale, oltre alle due precedenti condanne a penapecuniaria per ingiurie e minacce menzionate dal ricorrente, rispettivamente del Giudice dipace di Reggio Emilia del 3/10/2007, irrevocabile il 6/12/2007, e del Giudice di pace di Romadell’8/02/2010, irrevocabile il 13/05/2011, le cui pene erano dichiarate estinte rispettivamenteper decorso del tempo e per indulto, risulta una sentenza di condanna per simulazione direato del Tribunale di Lecco in composizione monocratica del 19/09/2019, irrevocabile il5/11/2019, alla pena di un anno di reclusione, pena sospesa, una sentenza di condanna allapena di mesi 2 di reclusione e euro 200,00 di multa, sempre menzionata dal ricorrente, oltre,infine, alla sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa i cui fatti sono stati postiin continuazione con quelli per cui si procede.Diversamente, quindi, da come lamentato dalla difesa, correttamente la Corte diappello di Milano ha ritenuto non concedibile la sospensione condizionale della pena per iprecedenti penali ostativi e la precedente fruizione del beneficio in altra occasione (avendoriguardo alla condanna per simulazione di reato alla pena di un anno di reclusione, ostativa,consideratane l’entità, alla concessione della sospensione condizionale della pena inflittacon la sentenza in esame, ancorché unificata con quella, sempre condizionalmente sospesa,di cui alla sentenza del 30/11/2017, irrevocabile il 5/11/2019) .
2. Al rigetto del ricorso consegue condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Va disposto l’oscuramento, come da dispositivo, considerata la tipologia dei reati percui si procede. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta larichiesta della parte civile di condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.